Giurisprudenza

9 Novembre 2017

Valido l’accertamento “a tavolino”se l’impugnazione è pretestuosa

Giurisprudenza

Valido l’accertamento “a tavolino”
se l’impugnazione è pretestuosa

Solo se il contribuente espone in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere, il giudice tributario può provvedere all’annullamento dell’atto impositivo emesso

tavolino

Nell’accertamento “a tavolino” concernente l’Iva, il giudice può disporre l’annullamento dell’avviso, per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, soltanto se il contribuente dimostra che l’impugnazione non è pretestuosa.
A tal fine rilevano anche i documenti non prodotti in sede precontenziosa, laddove gli stessi non rientrino tra quelli specificamente richiesti dall’ufficio finanziario tramite questionario o invito, oppure qualora sia mancato l’avvertimento (articolo 32 del Dpr 600/1973, richiamato in materia di Iva dall’articolo 51 del Dpr 633/1972).
È quanto ribadito dalla Suprema corte, con l’ordinanza  n. 25044 del 23 ottobre 2017.
 
La vicenda processuale
Nei confronti del contribuente viene emesso un avviso di accertamento “a tavolino” per imposte dirette e Iva relativamente all’anno di imposta 2006, notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dal compimento dell’ultimo atto di verifica, richiesto dallo Statuto del contribuente (articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000).
L’impugnazione del contribuente viene accolta sia dalla Ctp che dalla Ctr.
L’ufficio impugna in Cassazione, lamentando il vizio di violazione di legge, laddove il giudice di merito ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, relativa ad accertamento a tavolino, il disposto di cui all’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
 
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, allineandosi al disposto delle sezioni unite (Cassazione 24813/2015), ritiene non applicabile agli accertamenti a tavolino, l’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sussistendo un obbligo generale di contradditorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.
 
Osservazioni
Nel caso in esame è illegittima la statuizione dei giudici di merito riguardo alle imposte dirette, mentre, in riferimento all’Iva, il giudice di merito dovrà accertare, in sede di rinvio, che il contribuente in fase contenziosa abbia addotto quegli elementi idonei, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, a evitare l’emanazione dello stesso accertamento riferito al tributo armonizzato.
 
A tal fine, rilevano anche i documenti prodotti solo in fase contenziosa dal contribuente, laddove gli stessi non rientrino tra quelli specificamente richiesti dall’ufficio finanziario tramite questionario o invito, o nel caso in cui sia mancato l’avvertimento in merito all’inutilizzabilità di materiale probatorio non esibito in sede precontenziosa, di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, richiamato in materia di Iva dall’articolo 51 del Dpr n. 633/1972.
Sull’amministrazione finanziaria, grava l’onere di provare di aver invitato il contribuente in modo specifico e puntuale alla relativa esibizione, avvertendolo circa le conseguenze della sua mancanza ottemperanza, essendo detto obbligo d’informativa espressione del principio di lealtà, che deve connotare, l’azione dell’amministrazione stessa.
 
Nell’ordinanza, pertanto, con riferimento alle imposte dirette è legittimo l’avviso di accertamento “a tavolino” emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dal compimento dell’ultimo atto di verifica, in assenza di un obbligo generale di contraddittorio. Con riferimento all’Iva (tributo armonizzato), invece spetterà al giudice di merito, in sede di rinvio, valutare la non pretestuosità dei motivi di impugnazione del contribuente.

Dora De Marco

pubblicato Lunedì 13 Novembre 2017

Valido l’accertamento “a tavolino”se l’impugnazione è pretestuosa

Ultimi articoli

Normativa e prassi 10 Dicembre 2025

Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime

Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.

Attualità 10 Dicembre 2025

Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali

Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Attualità 10 Dicembre 2025

Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura

Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.

Normativa e prassi 9 Dicembre 2025

Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”

In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.

torna all'inizio del contenuto