Normativa e prassi

8 Novembre 2017

Entrate tributarie enti locali:ecco come vanno versate

Normativa e prassi

Entrate tributarie enti locali:
ecco come vanno versate

Istituti tre nuovi codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta comunale sulla pubblicità ovvero del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

Entrate tributarie enti locali:|ecco come vanno versate
Il “decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuato anche tramite il modello F24 (articolo 2-bis, comma 1, Dl 193/2016).
 
A tal proposito, con la risoluzione 137/E dell’8 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha istituito tre nuovi codici tributo da utilizzare per eseguire  i versamenti di alcuni tributi in favore degli enti locali, senza la necessità per questi ultimi di stipulare una specifica convenzione con l’amministrazione.
L’operatività delle disposizioni contenute nella risoluzione in esame decorre dal 20 novembre 2017.
 
Il documento di prassi innanzitutto precisa che per il pagamento di Tosap/Cosap, dei relativi interessi e sanzioni, in favore di comuni, province e città metropolitane devono essere utilizzati i codici tributo già esistenti “3931”, “3932”, “3933” e “3934”, istituiti con la risoluzione 39/2016.
 
Per il versamento della Tarsu/Tariffa (e dei relativi interessi e sanzioni) in favore dei comuni interessati per gli anni d’imposta pregressi vanno utilizzati i codici tributo “3920”, “3921” e “3922”, già istituiti con la risoluzione 73/2004.
 
Invece, per il versamento degli importi dovuti a titolo di “imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” (Icp Dpa) ovvero del “canone per l’installazione di mezzi pubblicitari” (Cimp), dei relativi interessi e delle sanzioni, sono istituiti  i seguenti codici tributo:

  • “3964” – imposta
  • “3965” – interessi
  • “3966” – sanzioni.

I suddetti codici, sia quelli di nuova istituzione sia quelli già esistenti, devono essere evidenziati nella sezione “IMU e altri tributi locali”, del modello F24, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “identificativo operazione”, l’eventuale codice comunicato dall’ente beneficiario
  • nel campo “codice ente/codice comune”, il codice che identifica l’ente beneficiario (tali codici sono riportati nella tabella “T4 codici catastali dei comuni” e, solo per la Tosap/Cosap, anche nella tabella “T2 sigle delle province italiane”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate)
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”
  • in caso di pagamento rateale, nel campo “rateazione/mese rif.”  deve essere inserito il numero della rata nel formato “nnrr”, dove “nn” rappresenta il numero della rata in pagamento e “rr” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”).

Infine si ricorda che gli altri campi della sezione “IMU e altri tributi locali” non devono essere compilati.

pubblicato Mercoledì 8 Novembre 2017

Entrate tributarie enti locali:ecco come vanno versate

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?