7 Giugno 2017
Benefit erogati a tassazione zero:cosa fare se mancavano i requisiti
Le Entrate indicano la via da seguire per compilare correttamente il 730 o il modello Redditi nell’ipotesi in cui l’agevolazione, non spettante, sia stata comunque riconosciuta
Con la risoluzione 67/E del _ giugno 2017, l’Agenzia fornisce istruzioni ai contribuenti che devono regolarizzare la loro posizione in occasione della dichiarazione dei redditi.
In sintesi, la legge 208/2015 (articolo 1, commi da 182 a 190) ha introdotto un’agevolazione consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sugli importi percepiti a titolo di premi e nella detassazione di quelli erogati come benefit, nel limite di 2mila euro (elevabile 2.500 in casi particolari). Tali bonus non spettano in assenza dei necessari presupposti (ad esempio, quando i redditi da lavoro dipendente percepiti l’anno precedente superano i 50mila euro).
Nel 2016, con la circolare 28/E, l’Agenzia, tra l’altro (vedi articolo Premi, benefit e sostitutiva al 10%. Le agevolazioni fiscali ai raggi x) ha affrontato proprio questa eventualità, chiarando che, nel caso in cui il contribuente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato, il sostituto d’imposta deve assoggettare a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit.
Nel documento di prassi odierno, le Entrate dettano gli step da seguire per compilare correttamente il 730/2017 e il modello Redditi PF 2017 nella particolare ipotesi in cui l’agevolazione non spettante sia stata “accordata” come benefit e inserita nella Certificazione unica da parte del datore di lavoro.
In sostanza, il contribuente che si accorge, in sede di dichiarazione, di non possedere i requisiti per accedere al bonus, dovrà adottare una modalità di compilazione, diversa da quella ordinaria, per assoggettare a tassazione i benefit indebitamente detassati.
In particolare, gli importi in questione (punto 573 della Certificazione unica 2017) andranno indicati, unitamente alle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva dal datore di lavoro, nella colonna 3 denominata “somme imposta sostitutiva” (e non nella colonna 5 “benefit”) del rigo C4 (ovvero del rigo RC4, in caso di modello Redditi). Il contribuente dovrà poi barrare la casella di colonna 6 “tassazione ordinaria”, in modo tale da ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo dei premi di risultato, comprensivo del benefit percepito in forma agevolata pur in assenza dei presupposti.
![immagine del rigo C4 del modello 730/2017 con evidenziate la colonna 3 e la colonna 6](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2017/06/benefit-erogati-a-tassazione-zerocosa-fare-se-mancavano-i-requisiti.jpg)
Modello Redditi PF
![Benefit erogati a tassazione zero:cosa fare se mancavano i requisiti](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2020/07/news.jpg)
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