Giurisprudenza

6 Giugno 2017

L’ex amministratore può risponderedel reato di mancato versamento Iva

Giurisprudenza

L’ex amministratore può rispondere
del reato di mancato versamento Iva

La presentazione della dichiarazione a carica cessata e prima della nomina del suo successore è un rilevante elemento indiziario di condotta preordinata a contribuire all’omissione

L’ex amministratore può rispondere|del reato di mancato versamento Iva

Rischia la confisca dei beni, in relazione al reato di omesso versamento dell’Iva, l’ex amministratore societario che, dopo la cessazione dalla carica e prima che sia nominato il successore, presenta la dichiarazione annuale.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 26930 del 30 maggio 2017.
 
La vicenda processuale
Il giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo per equivalente, nei confronti dell’ex amministratore di una società cooperativa, per aver omesso il versamento dell’Iva dovuta in forza della dichiarazione presentata per conto della società.
Detto provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, viene confermato in sede di riesame.
 
Ne deriva il ricorso in Cassazione da parte dell’indagato, il quale, nel lamentare il vizio di violazione di legge, deduce il difetto del fumus del delitto contestato.
Egli, infatti, non risponderebbe del reato di omesso versamento dell’Iva, né personalmente – per essere ormai cessato dalla carica di amministratore – né in concorso con il nuovo amministratore, in quanto la sua condotta non potrebbe assumere alcuna valenza concorsuale rispetto alla successiva condotta omissiva tipica.
 
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, nel rigettare il ricorso dell’indagato, conferma la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
 
Osservazioni
Il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, è un reato omissivo a struttura complessa.
Viene, sul punto, confermato l’orientamento di legittimità (cfr Cassazione, 12248/2014) per cui il delitto contestato si configura come fattispecie “a condotta mista”, consistente, innanzitutto, in una condotta commissiva, rappresentata dalla presentazione, da parte del soggetto obbligato, della dichiarazione annuale Iva; nonché in una condotta omissiva, costituita, invece, dal mancato versamento, nei termini di legge, dell’imposta dovuta, così come indicata nella predetta dichiarazione.
 
Il delitto ha natura istantanea. Conseguentemente, il momento consumativo coincide con lo scadere del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Ne segue, come puntualmente posto in luce dai giudici del riesame, che non risponde del reato di omesso versamento di Iva chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto al pagamento dell’imposta, nel termine previsto dall’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, quando, ad esempio, egli abbia successivamente dismesso la carica formale cui era connessa la presentazione della dichiarazione in questione.
 
Detto principio, invero, secondo i precedenti richiamati in sentenza (cfr Cassazione, 53158/2014), non vale qualora si dimostri che il soggetto (formalmente non più amministratore) abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell’articolo 110 del codice penale, all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata.
 
Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, non è in dubbio che, al momento di consumazione del reato di omesso versamento delle somme dovute, da rinvenire, come detto, alla scadenza del termine previsto dalla norma incriminatrice, l’indagato aveva formalmente dismesso la carica di amministratore.
Il compimento, tuttavia, da parte dell’indagato, di un atto gestorio (quale la presentazione della dichiarazione fiscale) anche dopo la cessazione della carica e prima della nomina del nuovo amministratore ha fondato, come logicamente sottolineato dall’ordinanza impugnata, un rilevante elemento indiziario non contraddetto da acquisizioni di contrario significato.
 
In questa prospettiva, la circostanza che la condotta descritta sia stata necessitata dalla mancata nomina del nuovo amministratore configura, all’evidenza, una questione di merito, non scrutinabile in sede di legittimità, così come il tema, a esso collegato, della natura dei rapporti esistenti tra l’indagato e il nuovo amministratore, il quale non ha provveduto, successivamente alla nomina, al versamento dell’imposta dovuta.

Dora De Marco

pubblicato Giovedì 22 Giugno 2017

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