24 Maggio 2017
Studi di settore: il regime premialecompie sei anni. È tempo di bilanci
Studi di settore: il regime premiale
compie sei anni. È tempo di bilanci
Confermati i principi che aprono la strada al trattamento di favore, nel caso in cui i dati dichiarati siano in armonia con le stime elaborate in base al particolare sistema di accertamento
In particolare, il provvedimento(2), come avvenuto nelle precedenti annualità, “sentite le associazioni di categoria“, ha definito “i termini di accesso alla disciplina” e “dettato le disposizioni di attuazione” del regime premiale in argomento.
Il regime premiale
L’articolo 10 del Dl 201/2011 ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2011, un regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore.
In particolare, il comma 9 della norma prevede che siano interessati dall’applicazione di tale regime coloro che, anche a seguito di adeguamento, abbiano dichiarato ricavi o compensi allineati con quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore.
Oltre alla congruità dei ricavi e compensi, altre condizioni al cui verificarsi si rende applicabile il regime, sono rappresentate da:
- il regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati ivi previsti(3)
- la coerenza e normalità rispetto agli indicatori previsti dallo (o dagli, se più d’uno) studio di settore applicato.
I benefici riconosciuti ai soggetti premiati sono:
- la preclusione della possibilità per l’Agenzia di effettuare accertamenti basati su presunzioni semplici, purché queste siano dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (i cosiddetti accertamenti analitico presuntivi di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973 ai fini dell’imposta sul reddito, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr 633/1972 ai fini dell’Iva)
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti, ai fini delle imposte sui redditi, dall’articolo 43, primo comma, Dpr 600/1973, e, per l’imposta sul valore aggiunto, dall’articolo 57, primo comma, del Dpr 633/1972(4);
- l’inibizione della possibilità per l’Agenzia di effettuare accertamenti sintetici del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, salvo il caso in cui il reddito complessivo accertabile risulti eccedere di almeno un terzo quello dichiarato dal contribuente(5).
A fronte di tali rilevanti premialità la norma, al successivo comma 11, individua gli ambiti e le modalità di svolgimento delle attività di controllo nei confronti dei contribuenti che restino esclusi dalla applicazione del regime.
In particolare, verso coloro che dichiarano ricavi o compensi non in linea con le stime degli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della loro capacità operativa rivolta all’effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati, e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria (articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973).
Nei confronti di coloro che presentino anche una situazione di non coerenza e/o non normalità rispetto agli indicatori, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di previsti dai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del Dpr 600/1973, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del Dpr 633/1972.
I primi cinque anni di applicazione del regime(6)
Lo scorso 12 aprile si è rinnovato il consueto appuntamento con le associazioni di categoria e gli ordini professionali per la presentazione delle analisi relative all’applicazione, per il periodo d’imposta 2015, degli studi di settore interessati dal regime premiale.
In tale occasione sono state oggetto di approfondimento anche le ipotesi di criteri di individuazione degli studi cui permettere l’accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2016(7).
Sono stati, infine, presentati alcuni dati utili a delineare un bilancio dei primi cinque anni di applicazione del regime premiale in argomento.
Dal 2011 (primo anno di applicazione) al 2015 risulta sensibilmente ampliata la platea delle attività, assoggettate alla disciplina degli studi settore, cui è consentito l’accesso al regime di premialità.
In particolare, il grafico 1 mostra tale crescita espressa in termini di numero di studi di settore ammessi al regime premiale (55 il primo anno, 90 il secondo e, infine, 159 nell’ultimo anno oggetto di rilevazione).
Risulta significativa l’analisi del medesimo fenomeno (grafico 2) distinta per comparto economico mappato dagli studi di settore (attività del commercio, dei servizi , manifatturiere e professionali).
I successivi grafici (grafico 3 e 4) mostrano, invece, i dati afferenti l’ampliamento della platea dei contribuenti potenzialmente interessati all’applicazione del regime nel periodo di tempo considerato.
In particolare, il grafico 3 mostra la crescita, in valore assoluto, della popolazione nei cinque anni. Si passa dai circa 605mila contribuenti del primo anno di applicazione ai più di 2 milioni del 2015 (incremento di circa il 250% tra il primo e l’ultimo anno).
Il grafico 4, invece, mostra la crescita della popolazione nei quattro comparti economici (commercio, servizi, manifatture, professioni) nei cinque anni.
Tra i dati presentati, particolarmente interessanti sono risultati quelli volti a fornire una dimensione più “qualitativa” dei contribuenti ammessi al regime premiale.
In tale senso i successivi grafici 5 e 6 pongono in relazione, rispettivamente, il reddito medio e i ricavi medi dei contribuenti che presentano studi di settore ammessi al regime premiale e della parte degli stessi contribuenti risultanti anche congrui, coerenti e normali rispetto alla applicazione degli studi di settore.
In altre parole viene analizzato, in termini di redditi e ricavi medi dichiarati, il comportamento dichiarativo dei soggetti potenzialmente interessati dalla applicazione del regime premiale e di quelli che effettivamente ne hanno beneficiato.
La lettura di tali ultimi due grafici mostra, seppur con un andamento decrescente, come gli importi di redditi e ricavi medi dichiarati dai contribuenti premiati sia talvolta addirittura maggiore del doppio di quello dei contribuenti che non hanno beneficiato del premiale.
Tale dato aggregato, in prima analisi, sembrerebbe confermare l’efficacia delle politiche fiscali di spinta alla compliance dichiarativa attraverso il riconoscimento di premialità per i contribuenti più virtuosi.
Il provvedimento del 23 maggio 2017
Ultimo tassello in ordine di tempo è rappresentato dal provvedimento del 23 maggio 2017.
In tale disposizione vengono individuati, per il periodo di imposta 2016, i criteri di accesso al regime premiale in argomento.
Il provvedimento si apre con la definizione dell’ambito di applicazione; in particolare, vengono richiamati alcuni principi applicativi già contenuti nei provvedimenti afferenti le precedenti annualità:
- affinché risulti rispettata la condizione prevista dalla lettera b), del comma 10, dell’articolo 10 del Dl 201/2011, la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile
- nell’ipotesi in cui il contribuente consegua sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali
- nell’ipotesi in cui alle attività svolte dal contribuente si rendano applicabili più studi di settore, affinché tale contribuente possa considerare rispettate le condizioni previste per accedere al premiale, la congruità e la coerenza devono sussistere per tutti gli studi di settore applicabili
- infine, ovviamente, tutte le condizioni previste possono considerarsi rispettate solo quando sussistano in esito alla assoluzione degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore attraverso la fedele indicazione di tutti i dati previsti.
Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, il provvedimento, conferma che la fedeltà dei dati dichiarati può sussistere anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a meno che non risulti modificata l’assegnazione ai cluster; la stima dei ricavi o dei compensi; il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.
L’articolo 2 del documento rimanda all’allegato 1 per conoscere l’elenco degli studi di settore che, per l’annualità 2016, accedono al regime premiale(8) specificando che nel caso in cui un contribuente applichi due Studi, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale si rende necessario che entrambi gli Sds siano richiamati in tale allegato.
Infine, l’articolo 4 specifica i criteri adottati per l’individuazione degli studi di settore per i quali è previsto l’accesso al regime premiale.
Al riguardo, risultano confermati i criteri già adottati per le annualità 2014 e 2015; gli studi sono individuati tra quelli per i quali sono approvati:
- almeno 4 delle seguenti tipologie di indicatori di coerenza economica: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura
- indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate al punto precedente compreso l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti“.
NOTE:
1) Dl convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.
2) Vedi, in particolare, il comma 12 del richiamato articolo 10.
3) Con la circolare n. 28/2015, al paragrafo 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento in relazione alla corretta definizione del concetto di regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore nell’ambito del regime qui in analisi. In particolare, nel documento di prassi viene data indicazione, tra l’altro, sui seguenti aspetti:
– distinzione tra informazioni contenute nei modelli degli studi di settore rilevanti e non rilevanti per l’applicazione degli studi stessi
– individuazione di criteri oggettivi in base ai quali correlare l’infedele compilazione alla perdita dei benefici premiali (sul punto si veda anche quanto disposto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012).
4) La lettera b del comma 9 dell’articolo 10 qui in argomento prevede che tale beneficio non trovi applicazione al ricorrere di una fattispecie di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del cpp per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000.
5) L’articolo 38 del Dpr 600/1973, prevede che, ordinariamente, la determinazione sintetica del reddito complessivo sia ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
6) Fonte dati: sito internet dell’Agenzia delle Entrate: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Statistiche e analisi.
7) Si tratta dei criteri successivamente individuati nel provvedimento del 23 maggio 2017. 8) Si tratta di 155 studi.
L’anno precedente erano 159; tale contrazione del numero di studi non riguarda, però, il numero di codici attività interessati ed è semplicemente attribuibile all’accorpamento di taluni studi approvati per il p.i. 2016. Tanto premesso è ipotizzabile che il numero di contribuenti astrattamente interessato dall’applicazione del regime sia allineato con quello dell’anno precedente.
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