Analisi e commenti

24 Maggio 2017

Scambio di dati finanziari:il viaggio normativo di una realtà

Analisi e commenti

Scambio di dati finanziari:
il viaggio normativo di una realtà

Con il Common reporting standard si chiude un processo evolutivo che potenzia il contrasto all’evasione oltre confine, con efficacia deterrente per future condotte illecite

Scambio di dati finanziari:|il viaggio normativo di una realtà

A partire dal 30 aprile scorso, è divenuto operativo l’obbligo, per gli intermediari finanziari italiani, di comunicare all’Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre, una serie di dati fiscalmente rilevanti relativi all’esercizio 2016, su persone fisiche e giuridiche – titolari di conti nel nostro Paese – residenti in Stati aderenti allo standard globale del Common reporting standard (Crs).
Con lo scambio automatico, dunque, il Fisco ha la disponibilità di dati finanziari che, finora, potevano essere acquisiti solo dopo apposita richiesta di assistenza amministrativa, a seguito di una previa convenzione contro le doppie imposizioni o di accordo Tiea (Tax information exchange agreement) per lo scambio di informazioni.
L’innovazione consente di avere conoscenza di elementi informativi a elevato interesse fiscale, senza dover attendere i tempi di risposta alla trasmissione dei dati richiesti al Paese estero e permettendo l’approfondimento anche di situazioni non già oggetto di osservazione da parte dell’Amministrazione fiscale.
 
Origini e ambito di applicazione dello scambio
Con il Crs si conclude un processo evolutivo che ha origine nel 2010, anno in cui negli Stati Uniti d’America venne approvato il Fatca (Foreign account taxi compliance act), con cui si imponeva agli istituti finanziari stranieri di comunicare all’Amministrazione finanziaria americana (Internal revenue service) i dati sulle disponibilità finanziarie depositate dai propri clienti statunitensi.
 
In ambito nazionale, invece, l’accordo Fatca, sotto forma di Iga1 (Inter Governmental agreement) prevedente la comunicazione delle informazioni da parte dell’autorità nazionale competente, venne sottoscritto dall’Italia nel 2014. In tale anno, peraltro, l’Ocse approvò il nuovo modello di comunicazione automatica dei dati finanziari, il Crs, che divenne ben presto lo standard di riferimento a livello globale.
In Italia, in particolare, è con la legge di ratifica dell’accordo Fatca (la 95/2015) che, in attuazione della direttiva 107 del 9 dicembre 2014, vennero individuati gli adempimenti imposti alle strutture finanziarie, in relazione agli altri accordi stipulati dall’Italia con altri Paesi in tema di scambio di informazioni, ossia la disciplina Crs.
 
Con riferimento all’ambito di applicazione dello scambio, da un punto di vista oggettivo, i conti finanziari interessati sono: i conti deposito, i conti di custodia, le quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituzione finanziaria, i contratti di assicurazione con valore maturato e quelli di rendita. Tra i dati oggetto di trasmissione vi sono, invece, il numero del conto con relativo saldo, nonché l’identificazione del titolare e della giurisdizione estera di residenza, l’individuazione dell’istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, l’importo totale lordo di interessi e dividendi, gli introiti derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie accreditati sul conto.
 
Passando all’ambito applicativo soggettivo, gli intermediari finanziari tenuti allo scambio dei dati sono: le istituzioni di custodia e quelle di deposito, le entità di investimento e specifiche imprese di assicurazione.
 
Grazie a tale disciplina vengono, quindi, potenziate significativamente le attività di contrasto all’evasione cross-border, con efficacia deterrente per future condotte illecite di tal tipo, nel timore di una segnalazione all’amministrazione fiscale del proprio Paese di residenza. Si evidenzia, del resto, che, mentre in passato lo scambio automatico di informazioni era suscettibile di deroghe (ad esempio, fino al 2010, taluni Stati, come il Belgio, potevano non procedere alla comunicazione dei dati), oggi, a seguito dell’abrogazione della direttiva n. 2003/48/Ce operata dalla direttiva 10 novembre 2015, la 2015/2060, il Crs non ammette eccezioni.

Maria Lembo

pubblicato Lunedì 29 Maggio 2017

Scambio di dati finanziari:il viaggio normativo di una realtà

Ultimi articoli

Attualità 13 Marzo 2026

In cassa entro lunedì 16 marzo per il saldo Iva senza maggiorazioni

Il contribuente può versare in un’unica soluzione o scegliere la rateazione.

Normativa e prassi 12 Marzo 2026

Valori bollati acquistati in contanti: controllo “lungo” oltre i 500 euro

La riduzione di due anni del termine di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva è possibile solo se i pagamenti superiori a tale soglia, sia ricevuti sia effettuati, sono tracciabili Acquistare valori bollati in contanti, quindi attraverso strumenti non tracciabili per importi superiori a 500 euro non consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n.

Normativa e prassi 12 Marzo 2026

L’addestramento dei vigili urbani è un’attività esente da Iva

La formazione impartita alla polizia locale non costituisce un servizio generico, ma un insegnamento qualificato, che risponde a un preciso obbligo normativo I corsi di formazione rivolti agli agenti della polizia locale, quali l’addestramento al tiro, l’uso del distanziatore telescopico e l’impiego dello spray urticante, rientrano a pieno titolo nel regime di esenzione Iva (articolo 14, comma 10, legge n.

Analisi e commenti 12 Marzo 2026

Determinazione del reddito d’impresa: le nuove regole nel Bilancio 2026

Il legislatore è intervenuto sulla rivendita delle azioni proprie, la deduzione di oneri connessi a piani di stock option e del costo di marchi d’impresa, avviamento e attività immateriali L’articolo 1, comma 131, della legge n.

torna all'inizio del contenuto