23 Maggio 2017
Studi di settore: il Cassettoaccoglie nuovi dati condivisi
Attualità
Studi di settore: il Cassetto
accoglie nuovi dati condivisi
Le informazioni disponibili in rete consentono al contribuente di controllarne preventivamente la correttezza e di regolarizzare eventuali omissioni ed errori riscontrati
La condivisione dei dati permette al contribuente di verificare la propria posizione e spiegare al Fisco eventuali anomali o correggere preventivamente irregolarità commesse.
È una delle tante modalità adottate dall’amministrazione finanziaria, sulla scia delle linee strategiche dettate dalla legge 190/2014, per incentivare la compliance e semplificare il confronto tra cittadino e amministrazione finanziaria, favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Nuovi dati da verificare
Un prospetto pluriennale più ricco, quindi, nel cassetto fiscale dei contribuenti sottoposti agli studi di settore, con i principali dati dichiarativi relativi ai quinquenni 2009-2013, 2010-2014 e 2011-2015. Accedendo allo spazio web loro riservato, gli interessati potranno, quindi, visionare il contenuto del cassetto e intercettare eventuali anomalie nei dati dichiarati. Da verificare, per esempio, la mancata corrispondenza tra le “rimanenze finali” di un anno e le “esistenze iniziali” del successivo. Trovato l’errore, l’utente può regolarizzare la propria posizione, evitando che sia l’Agenzia a contestare le irregolarità commesse.
Per conoscere la tempistica con la quale sono messi a disposizione di contribuenti e intermediari i dati, le informazioni e i software di supporto agli studi di settore, secondo le indicazioni del provvedimento del 18 giugno 2015 (vedi “Studi di settore, zero controlli con ravvedimento e dialogo”), basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, dalla Home, seguire il percorso Cosa devi fare – Dichiarazioni – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Informazioni generali.
pubblicato Martedì 23 Maggio 2017
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.
