Normativa e prassi

4 Maggio 2017

Visto di conformità: novità soloper le dichiarazioni post 23 aprile

Normativa e prassi

Visto di conformità: novità solo
per le dichiarazioni post 23 aprile

Lo start per le modifiche apportate dal “decreto correttivo” alla disciplina della compensazione di crediti tributari coincide con l’entrata in vigore dello stesso Dl 50/2017

Visto di conformità: novità solo|per le dichiarazioni post 23 aprile
Il Dl 50/2017 ha cambiato alcune regole riguardanti il visto di conformità e l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari.
Più nello specifico è sceso da 15mila a 5mila euro il limite della somma recuperabile con l’F24 senza obbligo di apposizione del visto di conformità (da parte di soggetti abilitati) o sottoscrizione (da parte di chi effettua il controllo contabile), sulla dichiarazione da cui emerge il credito vantato.
Le indebite compensazioni, con relativi interessi e sanzioni, sono recuperate dal Fisco attraverso l’atto di contestazione previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 311/2004. Il Dl 50/2017 ha integrato il comma 422 della stessa legge, stabilendo che le somme risultanti dall’atto di contestazione non possono essere corrisposte tramite compensazione.
 
La risoluzione 57/E del 4 maggio 2017 precisa quali sono i tempi di decorrenza della nuova normativa.
L’Agenzia delle Entrate, in mancanza di altri riferimenti temporali, si rifà ai criteri generali chiarendo che le nuove regole scattano dall’entrata in vigore del Dl 50/2017 che ha comportato le modifiche, ossia dal 24 aprile 2017.
Di conseguenza, i nuovi limiti devono essere rispettati a partire dalle dichiarazioni presentate da quella data, mentre per le dichiarazioni trasmesse fino allo scorso 23 aprile sono valide le soglie previste dalla precedente disciplina (ad esempio, il modello Iva 2017 o le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare).
 
La conclusione è, quindi, si legge nella risoluzione che “non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”.
 
Considerati i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell’Agenzia, in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono compensare crediti, scatterà a partire dal prossimo 1° giugno.

pubblicato Giovedì 4 Maggio 2017

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