Normativa e prassi

5 Aprile 2017

Canone tv 2016: conferma dei datidalle aziende elettriche entro aprile

Normativa e prassi

Canone tv 2016: conferma dei dati
dalle aziende elettriche entro aprile

La comunicazione va prodotta – via Pec o tramite raccomandata – in assenza di rettifiche da segnalare circa le informazioni già trasmesse sulle somme addebitate, accreditate e riscosse

Canone tv 2016: conferma dei dati|dalle aziende elettriche entro aprile
Per il primo anno di applicazione del nuovo sistema di riscossione del canone tv a uso privato, cioè il 2016, le imprese elettriche possono confermare i dati di dettaglio, inviati mensilmente, con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, considerata tempestiva se effettuata entro il prossimo 30 aprile.
Può essere o trasmessa, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it o spedita con raccomandata postale, all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Gestione tributi – Via Cristoforo Colombo, 426 C/D – 00145, Roma.
È quanto prevede il provvedimento 5 aprile 2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
L’intervento odierno prende le mosse dalla disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo 13 maggio 2016, secondo cui le imprese elettriche, entro il 31 marzo di ciascun anno, segnalano all’Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati di dettaglio – trasmessi mensilmente – relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente: la finalità è rendere definitivi i dati da utilizzare per le attività di controllo.
Poiché le attuali modalità tecniche non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati già inviati, a tale scopo è stata prevista una specifica comunicazione.
 
Ricordiamo che, dal 2016, per la maggior parte dei cittadini, è cambiata la modalità di riscossione del canone tv: ora avviene, in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle aziende elettriche in base alla presunzione – introdotta dall’articolo 1, comma 153, della legge 208/2015 – di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia nel luogo dove il contribuente risiede anagraficamente.
 

Sonia Angeli

pubblicato Mercoledì 5 Aprile 2017

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