Attualità

23 Marzo 2017

Credito “energetico” condomìni: meno otto per dire chi l’ha ceduto

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Credito “energetico” condomìni:
meno otto per dire chi l’ha ceduto

Le informazioni vanno inviate telematicamente attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzando l’applicazione dedicata. Attenzione, il mancato inoltro è un off limit alla chance

Una scadenza al debutto. Riguarda gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere alla banca dati del Fisco, entro venerdì 31 marzo, la comunicazione di cessione dell’“ecobonus”, maturato in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, da parte di quei condòmini che l’hanno “girato” ai fornitori.

Con la comunicazione, l’amministratore (o, in caso di condominio minimo, il condomino incaricato) deve fornire: il totale della spesa sostenuta nel 2016; l’elenco dei bonifici effettuati; il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito; l’importo del credito ceduto da ciascun condomino; il codice fiscale dei fornitori destinatari e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Per quanto concerne la trasmissione, sul sito dell’Agenzia è disponibile, dallo scorso 31 gennaio, un apposito software di compilazione.

Detto ciò, ricordiamo brevemente che la possibilità di cedere il bonus fiscale è stata introdotta dalla Stabilità 2016, con la quale il legislatore ha lanciato una sorta di salvagente ai cittadini ricadenti nella “no tax area” che, altrimenti, non avrebbero potuto usufruire del beneficio.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di cessione, è necessario attenersi alle indicazioni fornite dal provvedimento del 22 marzo 2016, cioè:

  • il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda quelle sostenute nel 2016, anche se riferite a interventi iniziati in anni precedenti
  • la volontà di cedere deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio
  • il condominio deve comunicare tale volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione spettante al condomino e, quindi, chi lo riceve potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. In particolare, è utilizzabile in compensazione dal 10 aprile 2017 mediante modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

Tornando, infine, alla nostra comunicazione, sottolineiamo l’importanza del rispetto dell’imminente scadenza, in quanto il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.
 

Paola Pullella Lucano

pubblicato Giovedì 23 Marzo 2017

Credito “energetico” condomìni: meno otto per dire chi l’ha ceduto

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