6 Marzo 2017
Utilizzo delle spese sanitarie:è possibile dire no fino al 9 marzo
Attualità
Utilizzo delle spese sanitarie:
è possibile dire no fino al 9 marzo
Il contribuente può indicare quali dati non rendere disponibili alle Entrate per la precompilata. Oneri, comunque, inseribili in fase di integrazione/modifica della dichiarazione
Come previsto dal Dlgs 175/2014, sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate: le aziende ospedaliere, quelle sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri. L’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2016, è stato esteso ad altri soggetti: gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (parafarmacie), gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica e gli ottici (decreto Mef del 1° settembre 2016).
Per quest’anno, il termine per la trasmissione dei dati, ordinariamente fissato al 31 gennaio, è stato posticipato al 9 febbraio 2017 (vedi “Spese sanitarie nella precompilata: nove giorni in più per inviare i dati”). Di conseguenza, è stato ridefinito anche l’intervallo temporale entro il quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione, dal 10 febbraio al 9 marzo (dal 2018, ritornerà dal 1° al 28 febbraio).
In caso di familiare a carico
Qualora il cittadino che ha deciso di non rendere disponibile all’Agenzia delle Entrate i dati (o alcuni di essi) e quindi di non farli inserire nella precompilata fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni sulle spese sanitarie e i rimborsi per i quali è stata espressa opposizione all’utilizzo.
È l’ultima chance per l’opposizione
Quella attraverso il sito del Sistema tessera sanitaria è l’ultima opportunità per manifestare il diniego alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie del 2016.
Fino allo scorso 31 gennaio, infatti, è stato possibile comunicare l’opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello (posta elettronica, consegna a un qualsiasi ufficio territoriale o telefonata a un centro di assistenza multicanale).
Inoltre: in caso di scontrino parlante, bastava non fornire il proprio codice fiscale; per le prestazioni rese da un medico o una struttura sanitaria, era sufficiente chiedere l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
Resta salvo che le spese per le quali è stata esercita l’opposizione, a condizione che abbiano i necessari requisiti per la detraibilità, potranno comunque essere inserite in dichiarazione durante la fase di integrazione/modifica della precompilata.
Clementina Capone
pubblicato Lunedì 6 Marzo 2017
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.
