8 Febbraio 2017
Obiettiva incertezza normativa:la prova tocca a chi la ipotizza
Giurisprudenza
Obiettiva incertezza normativa:
la prova tocca a chi la ipotizza
Spetta al giudice accertare e valutare i fatti indice che, però, vanno indicati dagli interessati, cioè dai trasgressori prima o dall’ufficio in caso di soccombenza in giudizio
La sentenza della Cassazione 25689/2016 evidenzia le condizioni processuali per far valere l’esimente prevista dall’articolo 8 del Dlgs n. 546/1992, nell’ambito processuale, dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 472/1997 in riferimento alle sanzioni amministrative e dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000, allorquando la violazione fiscalmente rilevante sia giustificata da obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle disposizioni alle quali si riferisce.
La giurisprudenza del supremo Collegio aveva già chiarito sotto il profilo sostanziale, con la sentenza 23 marzo 2012, n. 4685, che, poiché l’incertezza normativa oggettiva ha il suo fondamento non nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria, il suo accertamento è esclusivamente demandato al giudice e non può essere operato dal trasgressore o dall’Amministrazione finanziaria.
Nella precedente decisione della Corte di legittimità 13 marzo 2009, n. 6105, l’esimente dalle pene amministrative era stata individuata nella richiesta da parte del giudice tributario di un’interpretazione comunitaria della normativa alla Corte Ue, a condizione che il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non si concluda con una pronuncia di irricevibilità o di restituzione al giudice di rinvio per esistenza di precedenti giurisprudenziali.
L’individuazione dei fatti rilevatori dell’incertezza normativa possono essere i più vari, quali, tra quelli indicati dalla sentenza in rassegna, la difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, “dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge, all’oscurità della formula dichiarativa della norma giuridica”, alla mancanza di informazioni amministrative o alla loro contraddittorietà ovvero alla formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Le difficoltà interpretative delle norme non possono, pertanto, essere rinvenibili “da un singolo soggetto e neppure da una classe di soggetti”, seppure fossero operatori del settore, con la conseguenza che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo i fatti indice i quali devono, però, essere indicati – e qui rileva il profilo processuale – dai soggetti interessati, ossia dai trasgressori prima ovvero dall’ufficio finanziario nel caso di soccombenza in giudizio.
Infatti, la già citata giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto ha addossato un onere processuale analogo anche in capo a chi ricorra avverso la pronuncia di merito che, invece ha accolto il motivo di ricorso del trasgressore, imponendo ”la deduzione, in sede di legittimità, della violazione delle norme che attribuiscono rilievo all’incertezza normativa, quale causa di esclusione della sanzione”.
In buona sostanza, la sentenza della suprema Corte in rassegna ritiene che la mancata indicazione dei concreti fatti indice dell’esistenza dell’incertezza normativa risulta essere fonte soltanto di una doglianza generica e perciò non è suscettibile del vaglio giudiziale, di merito o di legittimità che sia, in quanto i soggetti onerati devono indicare in quali termini lo stato di incertezza venga a manifestarsi.
I giudici della sezione tributaria della Cassazione hanno statuito che i ricorrenti innanzi al giudice debbono precisare “in particolare in che misura i detti fatti indice, ove le norme siano fatte oggetto di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, evidenzino risultati tra loro contrastanti e non compatibili”, col consequenziale effetto di escludere la rilevanza processuale dell’evidenziazione di una mera indicazione dell’incertezza normativa.
In ordine all’ammissibilità della proposizione della doglianza innanzi alla Corte di legittimità, i giudici del supremo Collegio avevano statuito, con la sentenza 28 novembre 2007, n. 24670, che non sono irrogabili sanzioni quando la violazione del contribuente dipenda da incertezza normativa, di cui si rilevano alcune esemplificazioni, individuandosi, così, non una questione di fatto, ma di diritto, il cui controllo è ammissibile da parte della Corte di cassazione.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Mercoledì 8 Febbraio 2017
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