8 Febbraio 2017
La dichiarazione integrativaa favore del contribuente – 1
Analisi e commenti
La dichiarazione integrativa
a favore del contribuente – 1
In caso di modifica ultrannuale, il credito risultante deve essere evidenziato nel modello relativo al periodo d’imposta in cui è presentata la modifica a proprio vantaggio
L’attuale formulazione del comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, rispetto alla precedente, non distingue più tra dichiarazione “a favore” del contribuente e dichiarazione “a sfavore”. Il termine di presentazione, ora unico in entrambi i casi, coincide con quello per l’accertamento.
L’unico limite imposto è previsto dal successivo comma 8-bis: “…nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa…”.
Una esemplificazione vale a rendere più evidente il nuovo quadro normativo.
Durante la compilazione del quadro RP del modello Unico relativo al periodo d’imposta 2014 si omette di indicare un onere. In questa ipotesi, è possibile integrare la dichiarazione a suo tempo presentata per recuperare il minor debito o il maggior credito.
Supponiamo che il contribuente abbia presentato a dicembre 2016 (quindi dopo il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva, fissato al 30 settembre 2016) la dichiarazione integrativa a favore del 2014, facendo emergere una determinata somma a credito.
In base alla previsione del comma 8-bis, tale somma potrà essere utilizzata in compensazione solo, però, per pagare debiti maturati dall’anno 2017 in poi (ad esempio, per compensare il debito Iva mensile di gennaio 2017, ma anche per pagare il saldo Irpef 2016).
Il nuovo comma 8-bis impone, poi, che nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui è presentata l’integrativa a favore “ultrannuale” venga data notizia del credito emergente da tale integrativa. Da qui, l’introduzione del nuovo quadro “DI”, che permette di creare un collegamento tra la dichiarazione integrativa e quella dell’anno in corso al momento della rettifica. Non è necessario, quindi, integrare a cascata le dichiarazioni successive rispetto a quella oggetto di rettifica per creare un continuum.
Tornando all’esempio, il contribuente dovrà indicare, nel modello Redditi 2017 per l’anno d’imposta 2016, il credito scaturente dall’integrativa del 2014. Non sarà, quindi, necessario presentare anche l’integrativa per il 2015 per permettere il naturale “aggancio” al 2016, compito, quest’ultimo, ora demandato al nuovo quadro “DI”.
1 – continua.
Domenico Giuliano
pubblicato Mercoledì 8 Febbraio 2017
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