8 Febbraio 2017
Ires e Irap andavano a braccettoin scia al principio di derivazione
Giurisprudenza
Ires e Irap andavano a braccetto
in scia al principio di derivazione
La diretta connessione delle due imposte faceva sì che la preferenza di rateizzare una plusvalenza, espressa ai fini della prima, assumesse rilievo anche ai fini della seconda
La questione su cui si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Napoli (sentenza n. 78, pronunciata il 5 dicembre 2016) attiene al principio di correlazione Irap – Ires per i periodi d’imposta fino al 2007, allorquando i rapporti tra i due tributi erano regolati dall’articolo 11-bis del Dlgs 446/1997, poi soppresso dall’articolo 1, legge 244/2007.
Nella specie, la Commissione ha argomentato sulla rilevanza ai fini Irap di una scelta compiuta ai fini Ires per il periodo d’imposta ante riforma, accogliendo la tesi dell’ufficio secondo cui la scelta di rateizzare una plusvalenza ai fini Ires, in ragione del principio di derivazione, assumeva rilievo anche ai fini Irap.
I fatti
La società Alfa nel corso del 2007 cedeva l’immobile strumentale ove veniva esercitata la propria attività d’impresa, ricavandone una plusvalenza patrimoniale di oltre un milione di euro, per la quale, ai fini Ires, nel modello Unico 2008 era stata chiesta una rateazione in cinque rate costanti, assoggettando quindi a tassazione il primo quinto della plusvalenza.
Ai fini Irap, invece, l’importo della plusvalenza non era stato esposto in dichiarazione.
L’ufficio, riscontrandone l’omessa dichiarazione per l’anno 2011, aveva tassato l’ultima rata della plusvalenza, sia ai fini Ires sia ai fini Irap.
La parte ricorrente eccepiva l’infondatezza parziale della pretesa in ordine all’Irap, in quanto la società non aveva chiesto la rateazione della plusvalenza ai fini di questa imposta, per cui l’omissione era avvenuta in un anno oramai decaduto, il 2007.
La decisione
I giudici della Ctp di Napoli hanno ritenuto fondate le ragioni dell’ufficio, evidenziando che, prima del 2008, vi era una diretta correlazione tra Ires e Irap, poi venuta meno alla luce della progressiva trasformazione dell’Irap, da tributo erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome.
In ragione di ciò, per le plusvalenze realizzate nei periodi di imposta antecedenti al 2008, si applicava il principio di derivazione Ires-Irap, con la conseguenza che la scelta compiuta ai fini delle imposte sui redditi in tali annualità era vincolante anche ai fini dell’imposta sulle attività produttive.
Pertanto è stato ritenuto corretto l’operato dell’ufficio che ha accertato, ai sensi del articolo 41-bis del Dpr 600/1973, il maggior reddito di impresa per l’anno 2011, pari alla quota di plusvalenza non dichiarata, assoggettandolo a tassazione ai fini Ires e Irap.
Osservazioni
I rapporti tra l’Irap e l’Ires, per i periodi d’imposta fino al 2007, erano regolati dall’articolo 11-bis del Dlgs 446/1997 (soppresso dalla legge finanziaria 2008), secondo il quale:
“1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi…
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi”.
Per gli esercizi antecedenti al 2008 vi era una diretta correlazione tra le due imposte mentre, con l’abrogazione dell’articolo 11-bis, è stata sancita l’irrilevanza, in ambito Irap, delle variazioni fiscali operate ai fini Ires, al fine di rendere la base imponibile del tributo regionale più aderente alle regole di bilancio. Ciò è avvenuto alla luce della progressiva trasformazione dell’Irap da tributo erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome.
Dunque, dal 2008 in poi, l’Irap è correlata esclusivamente al conto economico e, con riguardo alle plusvalenze, l’articolo 1, comma 50, lettera a), della Finanziaria 2008, ha previsto che la loro rateizzazione, in un massimo di cinque anni, è irrilevante ai fini Irap.
Inoltre, sempre in ordine alle plusvalenze, il successivo comma 51 ha stabilito che, in ogni caso, “Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina”.
Ebbene, l’assetto normativo delineato chiarisce lo stretto legame all’epoca vigente tra i due tributi, anche in ordine alle plusvalenze e alla facoltà di differirne la tassazione. Difatti, venuto meno il principio di correlazione tra le imposte, la rateizzazione in un massimo di cinque anni delle plusvalenze ai fini Ires non è più prevista per l’Irap.
Tale ragionamento logico giuridico ha quindi fondato il principio sostenuto dall’ufficio e avallato dalla Ctp, secondo cui il realizzo di una plusvalenza rilevante ai fini dell’Irap, per la quale il contribuente – ai fini Ires – si era avvalso della rateizzazione ai sensi del Tuir, fa assumere rilievo allo stesso criterio di imputazione temporale anche ai fini dell’Irap.
Luigi Stabile
pubblicato Giovedì 9 Febbraio 2017

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