7 Febbraio 2017
Congiunta: stop alla prescrizionedalla data di notifica al marito
Giurisprudenza
Congiunta: stop alla prescrizione
dalla data di notifica al marito
Con la dichiarazione unica, ciascun coniuge accetta i rischi inerenti la possibilità di recapito degli atti solo all’altro e le conseguenze proprie delle obbligazioni solidali
Se i coniugi presentano la dichiarazione in forma congiunta, la tempestiva notifica di una cartella di pagamento nei confronti del “coniuge dichiarante” comporta la validità dell’atto notificato al “coniuge co-dichiarante”, anche se quest’ultima notifica è avvenuta oltre i termini prescrizionali previsti dalla legge.
Inoltre, la responsabilità solidale sancita dal legislatore implica la legittimità della pretesa erariale anche nel caso in cui il “coniuge co-dichiarante” sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del “coniuge dichiarante”.
Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 2071 del 27 gennaio 2017.
Il fatto
Un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, in relazione ad acconti e saldo per Irpef non versata.
L’impugnazione era stata rigettata sia dal giudice di prime cure che in sede di appello.
La Commissione tributaria regionale, pur dando atto che la notifica della cartella fosse avvenuta oltre i termini prescrizionali, ha ritenuto che, trattandosi di dichiarazione congiunta ed essendo già stata notificata al marito la cartella di pagamento, bene ha operato l’Agenzia delle Entrate quando si è rivolta alla moglie per la riscossione del quantum dovuto.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
Con il motivo principale di ricorso, la moglie denunciava che la cartella di pagamento non conteneva alcun riferimento alla riscossione di quanto già richiesto al coniuge e che tale censura era stata del tutto ignorata dal giudice d’appello.
La Corte di cassazione ha stabilito per l’infondatezza del motivo e ha rigettato il ricorso della parte privata.
La decisione
Con la legge 114/1977, il legislatore ha previsto la possibilità per i coniugi di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Ai sensi del quinto comma dell’articolo 17 della stessa legge, inoltre, “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.
Nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto al controllo formale della dichiarazione congiunta e, per l’effetto, aveva prima tempestivamente notificato la cartella di pagamento nei confronti del coniuge dichiarante e poi, oltre i termini prescrizionali, aveva notificato la medesima al coniuge co-dichiarante.
Nel rigettare il ricorso di parte, i giudici di legittimità hanno rilevato che le censure mosse non avevano colto il punto centrale della motivazione posta alla base della decisione della Commissione tributaria di secondo grado.
In primo luogo, in linea con quanto rilevato dall’amministrazione finanziaria, nonostante la cartella fosse stata notificata oltre i termini prescrizionali e decandenziali con riferimento alla ricorrente, l’atto era già stato tempestivamente notificato al coniuge. Pertanto, deve ritenersi legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate che, ai fini della riscossione, si è rivolta al soggetto coobbligato.
Come già chiarito dalla Cote suprema in una recente pronuncia, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, la notifica entro i termini di una cartella di pagamento (e del prodromico avviso di accertamento) a uno dei due coniugi, “impedisce alcuna decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante” (cfr Cassazione, sentenza 1463/2016).
Infatti, la libera scelta di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta comporta l’accettazione in capo ai coniugi sia dei rischi inerenti “la previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali”.
Resta comunque salvo il diritto di difesa del coobbligato, il quale è legittimato a impugnare l’atto, ancorché sia divenuto definitivo nei confronti dell’altro coniuge.
In tal senso, ben avrebbe potuto la moglie contestare nel merito l’obbligazione del marito entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con cui era venuta a conoscenza per la prima volta della pretesa erariale nei confronti del coniuge, che non è legittimato ad agire anche nei confronti dell’altro.
Da tali assunti è possibile desumere due importanti principi.
Il primo riguarda la responsabilità solidale dei coniugi in ipotesi di dichiarazione congiunta, che scatta “anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante (cfr. Cass. n. 9209 del 2011)”.
Il secondo principio, diretta conseguenza del primo, è che la tempestiva notifica al coniuge dichiarante della cartella di pagamento (e del prodromico avviso di accertamento) non solo evita la decadenza del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria anche nei confronti del coniuge co-dichiarante, ma comporta anche l’interruzione, con effetti permanenti, del decorso della prescrizione anche nei confronti di quest’ultimo, proprio in ragione dell’instaurazione del giudizio tra amministrazione finanziaria e dichiarante.
Emiliano Marvulli
pubblicato Mercoledì 8 Febbraio 2017
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