9 Febbraio 2017
La dichiarazione integrativaa favore del contribuente – 3
Analisi e commenti
La dichiarazione integrativa
a favore del contribuente – 3
Da un lato, più tempo per correggere gli errori a proprio danno; dall’altro, simmetricamente, termini di accertamento più ampi per eventuali controlli sulle rettifiche apportate
La modifica risolve definitivamente la questione della possibilità di far valere, in sede di accertamento, eventuali errori al fine di “mitigare” la pretesa tributaria contenuta negli avvisi notificati. Il legislatore si è spinto oltre, riconoscendo tale possibilità anche in sede di giudizio.
Attualmente, quindi, un contribuente che subisce un controllo, indipendentemente dal momento in cui tale controllo è posto in essere, può rimediare agli eventuali errori commessi finché il controllo non diventa definitivo.
Del resto la previsione era necessaria per rendere coerente il nuovo sistema. Si pensi a un contribuente che, nel 2017, riceve un avviso di accertamento parziale automatizzato (ex articolo 41-bis del Dpr 600/1973) per aver dimenticato di dichiarare un reddito da lavoro dipendente percepito nel 2013. E supponiamo che, sempre per lo stesso anno, non ha spesato, nella dichiarazione presentata, gli interessi per l’acquisto dell’abitazione principale. Se non fosse stata introdotta la previsione di cui si discute, il contribuente non avrebbe potuto far valere l’onere in sede di accertamento e sarebbe stato obbligato al pagamento dell’avviso così come “confezionato” dall’amministrazione finanziaria. L’unica possibilità concessagli per recuperare l’onere sarebbe stata quella di integrare a proprio favore, entro il 31 dicembre 2018, l’Unico del 2013 per far emergere la somma a credito (ovvero di presentare istanza di rimborso nei termini).
La norma ha scongiurato il verificarsi di tale ipotesi, dando la possibilità di scomputare dall’avviso di accertamento eventuali crediti scaturenti da errori e omissioni. Il fatto, però, che tale possibilità sia stata ammessa anche in sede di giudizio, momento nel quale, generalmente, non è ammessa la nuova integrativa (essendo scaduti i termini per l’accertamento) e quindi non vi è più, per il contribuente, alcuna strada percorribile per il recupero, sembra aprire le porte a una novità di portata più ampia: in tutti i casi in cui il fisco contesta una maggiore pretesa erariale esiste sempre la possibilità di far valere oneri sostenuti e non detratti. L’unico limite imposto dal citato comma 8-bis è che risulti presentata una dichiarazione dove l’errore, da far valere, è stato commesso.
Nuovi termini per i controlli
La legge di stabilità per il 2015 ha previsto che, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa anche se limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione (articolo 1, comma 640, legge 190/2014). Di conseguenza, la nuova integrativa, se da una parte permette di superare il limite temporale dei 48 mesi previsto dal Dpr 602/1973, dall’altra fa ripartire il “contatore” dei termini per un eventuale accertamento sulla parte integrata.
Del resto, la previsione della nuova decorrenza dei termini è in linea con i principi giuridici che governano il sistema tributario: alla tardiva correzione ora concessa dal nuovo comma 8 corrisponde, simmetricamente, lo slittamento dei termini dell’accertamento, per consentire all’amministrazione finanziaria di avere il tempo necessario di controllare la rettifica posta in essere. Ciò serve a scongiurare il proliferare di dichiarazioni integrative “a favore” in prossimità del termine di decadenza dell’azione di accertamento, dichiarazioni che rimarrebbero fisiologicamente prive di alcun controllo.
3 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 8 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 13 febbraio
Domenico Giuliano
pubblicato Giovedì 16 Febbraio 2017
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