Bilancio e contabilità

12 Febbraio 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 20

Bilancio e contabilità

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 20

Riformulata la disciplina contenuta nell’Oic 29: le variazioni apportate sono destinate alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni del codice civile

tastiera
Nell’appuntamento odierno ci occupiamo dell’Oic 29 che, per disciplinare molteplici aspetti, è stato idealmente diviso in cinque sezioni, ognuna delle quali dedicata a un tema in particolare.

Le sezioni individuate sono le seguenti:
– i cambiamenti di principi contabili (paragrafi da 4 a 24)
– i cambiamenti di stime contabili (paragrafi da 25 a 41)
– la correzione di errori (paragrafi da 42 a 49)
– gli eventi e operazioni straordinari (paragrafi da 50 a 57)
– i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (paragrafi da 58 a 64).

Gli interventi significativi non hanno interessato tutte le sezioni, ma solo alcune di esse. Si propongono di seguito le modifiche più importanti.

Nella nuova versione dell’Oic 29 è stata riformulata la disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio in maniera più puntuale, limitando l’applicazione del “metodo prospettico” a specifici casi.
In particolare, il principio contabile Oic 29 tratta, nei paragrafi da 15 a 17, il tema della determinazione degli effetti di un cambiamento nell’ipotesi di applicazione “retroattiva” mentre, al paragrafo 18, la determinazione degli effetti di un cambiamento rilevato prospetticamente. Infatti, tale ultimo paragrafo stabilisce che “L’applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile non comporta, di per sé, modifiche ai valori esistenti all’inizio dell’esercizio, per i quali continua ad applicarsi il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell’esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi…”.
 
Nella sezione relativa alla rilevazione degli errori, si precisa che una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa deve essere rilevata nel momento in cui si individua tale errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento (paragrafo 47).
Sul tema, si segnala che la distinzione tra “C.IV.a. Errori non determinanti e C.IV.b. Errori determinanti”, presente a pag. 14 del vecchio Oic 29 (capitolo “Definizioni ed enunciazione dei principi contabili per la rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio – C. correzione di errori – C.IV. rilevazione e rappresentazione”), è stata definitivamente eliminata.
 
Il principio Oic 29 dedica i paragrafi da 58 a 63 al tema dei “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”: tali accadimenti possono essere ricondotti alle tre categorie che seguono (paragrafo 59):

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Tali accadimenti devono essere rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo
  • fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Nicola Semeraro

pubblicato Lunedì 9 Marzo 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 20

Ultimi articoli

Normativa e prassi 13 Maggio 2025

Invio telematico di “Irap 2025”, approvate le specifiche tecniche

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Dati e statistiche 13 Maggio 2025

Osservatorio delle partite Iva: +0,7% le new entry nel primo trimestre

Disponibile, sul sito del dipartimento delle Finanze, il report sulle aperture delle partite Iva di imprese e professionisti, registrate nel primo trimestre 2025 e la consueta analisi statistica elaborata dall’Osservatorio delle partite Iva effettuata sulla base delle comunicazioni pervenute all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/12 (imprese individuali e lavoratori autonomi) e memorizzate nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria.

Normativa e prassi 13 Maggio 2025

Crediti “in attesa di accettazione”, solo se rifiutati ritornano al cedente

Con la risposta n. 130 del 13 maggio 2025 l’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti sull’utilizzo di un credito edilizio ceduto dal titolare a una banca e non ancora accettato o rifiutato dalla stessa cessionaria.

Normativa e prassi 13 Maggio 2025

Cessione della proprietà superficiaria, i corrispettivi sono “redditi diversi”

Un’associazione sportiva dilettantistica che ha ceduto la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo, dovrà considerare i corrispettivi ricevuti come redditi diversi.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?