Bilancio e contabilità

12 Febbraio 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 20

Bilancio e contabilità

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 20

Riformulata la disciplina contenuta nell’Oic 29: le variazioni apportate sono destinate alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni del codice civile

tastiera
Nell’appuntamento odierno ci occupiamo dell’Oic 29 che, per disciplinare molteplici aspetti, è stato idealmente diviso in cinque sezioni, ognuna delle quali dedicata a un tema in particolare.

Le sezioni individuate sono le seguenti:
– i cambiamenti di principi contabili (paragrafi da 4 a 24)
– i cambiamenti di stime contabili (paragrafi da 25 a 41)
– la correzione di errori (paragrafi da 42 a 49)
– gli eventi e operazioni straordinari (paragrafi da 50 a 57)
– i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (paragrafi da 58 a 64).

Gli interventi significativi non hanno interessato tutte le sezioni, ma solo alcune di esse. Si propongono di seguito le modifiche più importanti.

Nella nuova versione dell’Oic 29 è stata riformulata la disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio in maniera più puntuale, limitando l’applicazione del “metodo prospettico” a specifici casi.
In particolare, il principio contabile Oic 29 tratta, nei paragrafi da 15 a 17, il tema della determinazione degli effetti di un cambiamento nell’ipotesi di applicazione “retroattiva” mentre, al paragrafo 18, la determinazione degli effetti di un cambiamento rilevato prospetticamente. Infatti, tale ultimo paragrafo stabilisce che “L’applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile non comporta, di per sé, modifiche ai valori esistenti all’inizio dell’esercizio, per i quali continua ad applicarsi il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell’esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi…”.
 
Nella sezione relativa alla rilevazione degli errori, si precisa che una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa deve essere rilevata nel momento in cui si individua tale errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento (paragrafo 47).
Sul tema, si segnala che la distinzione tra “C.IV.a. Errori non determinanti e C.IV.b. Errori determinanti”, presente a pag. 14 del vecchio Oic 29 (capitolo “Definizioni ed enunciazione dei principi contabili per la rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio – C. correzione di errori – C.IV. rilevazione e rappresentazione”), è stata definitivamente eliminata.
 
Il principio Oic 29 dedica i paragrafi da 58 a 63 al tema dei “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”: tali accadimenti possono essere ricondotti alle tre categorie che seguono (paragrafo 59):

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Tali accadimenti devono essere rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo
  • fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Nicola Semeraro

pubblicato Lunedì 9 Marzo 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 20

Ultimi articoli

Analisi e commenti 6 Febbraio 2026

Regime agevolato dei neo residenti, maggiorati gli importi forfettari

Il Bilancio 2026 ha aumentato del 50% e del 100% l’imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per le persone fisiche e i loro familiari che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Con l’approvazione dei commi 25 e 26 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2026 (legge n.

Normativa e prassi 6 Febbraio 2026

Global minimum tax, pronto il modello per la dichiarazione

I soggetti obbligati devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati necessari per determinare gli importi dovuti a titolo di imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo all’imposizione integrativa prevista dall’articolo 53 del Dlgs n.

Attualità 6 Febbraio 2026

Spedizioni extra Ue di piccolo valore, contributo fuori da imponibile Iva

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce ulteriori istruzioni sulla natura del contributo di 2 euro per le spese di sdoganamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n.

Attualità 6 Febbraio 2026

Canone speciale radio e tv, importi invariati per il 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

torna all'inizio del contenuto