Nicola Semeraro
12 Febbraio 2015
Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 20
Bilancio e contabilità
Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 20
Riformulata la disciplina contenuta nell’Oic 29: le variazioni apportate sono destinate alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni del codice civile
Le sezioni individuate sono le seguenti:
– i cambiamenti di principi contabili (paragrafi da 4 a 24)
– i cambiamenti di stime contabili (paragrafi da 25 a 41)
– la correzione di errori (paragrafi da 42 a 49)
– gli eventi e operazioni straordinari (paragrafi da 50 a 57)
– i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (paragrafi da 58 a 64).
Gli interventi significativi non hanno interessato tutte le sezioni, ma solo alcune di esse. Si propongono di seguito le modifiche più importanti.
Nella nuova versione dell’Oic 29 è stata riformulata la disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio in maniera più puntuale, limitando l’applicazione del “metodo prospettico” a specifici casi.
In particolare, il principio contabile Oic 29 tratta, nei paragrafi da 15 a 17, il tema della determinazione degli effetti di un cambiamento nell’ipotesi di applicazione “retroattiva” mentre, al paragrafo 18, la determinazione degli effetti di un cambiamento rilevato prospetticamente. Infatti, tale ultimo paragrafo stabilisce che “L’applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile non comporta, di per sé, modifiche ai valori esistenti all’inizio dell’esercizio, per i quali continua ad applicarsi il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell’esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi…”.
Nella sezione relativa alla rilevazione degli errori, si precisa che una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa deve essere rilevata nel momento in cui si individua tale errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento (paragrafo 47).
Sul tema, si segnala che la distinzione tra “C.IV.a. Errori non determinanti e C.IV.b. Errori determinanti”, presente a pag. 14 del vecchio Oic 29 (capitolo “Definizioni ed enunciazione dei principi contabili per la rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio – C. correzione di errori – C.IV. rilevazione e rappresentazione”), è stata definitivamente eliminata.
Il principio Oic 29 dedica i paragrafi da 58 a 63 al tema dei “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”: tali accadimenti possono essere ricondotti alle tre categorie che seguono (paragrafo 59):
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Tali accadimenti devono essere rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.
pubblicato Lunedì 9 Marzo 2015
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