Rocco Amodio
4 Febbraio 2019
Impianti eolici: i pali di sostegnosono costruzioni vere e proprie
Giurisprudenza
Impianti eolici: i pali di sostegno
sono costruzioni vere e proprie
Pur essendo elementi mobili, assolvono solo compiti strumentali al macchinario che li sormonta, come sorreggerlo adeguatamente, consentire l’accesso dall’interno e la manutenzione
I giudici di secondo grado della Basilicata, con numerose sentenze (ex multis la numero 622/01/2018), hanno ben stigmatizzato, a proposito della questione “torri eoliche”, che: “è evidente che non sono semplici pali esenti da rendita catastale, ma elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo, tuttavia strumentali al macchinario o impianto, in quanto non sarebbero rispettivamente concepibili autonomamente (un aerogeneratore senza torre o viceversa), ma non anche funzionali alla macchina che li sormonta; infatti, il palo eolico assolve esclusivamente compiti ad esso strumentali, quali sostenerlo idoneamente (l’altezza e consistenza varia in base a delle variabili, quali potenza della navicella , lunghezza pale, forza del vento etc…), consentire l’accesso interno e la manutenzione del gruppo di generazione, ovvero dell’impianto di produzione esulando da compiti, invece, funzionali alla produzione di energia propri delle altre due componenti (navicella e rotore, cavi e centraline). Del resto, anche il plinto o basamento in cemento su cui l’impianto eolico nel suo complesso poggia sul suolo mediante bulloni è una componente meramente strumentale ma non anche funzionale alla produzione di energia, della cui natura nessuno dubita. Anch’esso esclusivamente con funzioni di sostenere adeguatamente il peso della torre e le sollecitazioni statiche, che non ha una propria autonomia funzionale e le cui caratteristiche tecniche devono necessariamente essere conformate al tipo di impianto sopra ospitato, analogamente al palo”.
Inoltre, gli stessi giudici della Ctr Basilicata, pronunciandosi sugli appelli specifici relativi al blocco di sentenze su cui si era pronunciata l’anno prima la Ctp di Matera (ex multis, Ctr Basilicata sentenza n. 694/01/2018), così si sono espressi: “la torre non può che essere identificata, date le caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo (altrimenti non avrebbe avuto un’idonea funzione) e dovendo essere realizzata con obbligatori calcoli, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, come una qualunque costruzione e come tale idonea ad incidere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale dell’impianto eolico”.
Con tanto ricalcando in pieno i richiami logici e giurisprudenziali già proposti dai giudici di primo grado, che avevano fatto riferimento alla suprema Corte di cassazione (sentenze nn. 4028, 4029, 4030 del 2012 – qualificazione delle “centrali eoliche” – nonché alla sentenza n. 3166/2015 – componenti immobiliari stabili e influenza sulla determinazione della rendita).
A questi richiami si aggancia, infine, il corollario rappresentato dalla sentenza n. 162/2008 della Corte costituzionale, con la quale i giudici delle leggi hanno affermato che, nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di “immobiliarità”, “a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura”.
Dunque, tutto l’indirizzo formatosi in forza delle pronunce della Ctr Basilicata, da un lato rafforza e puntualizza gli aspetti giurisprudenziali esaminati nelle pronunce di primo grado, dall’altro focalizza la corretta motivazione degli accertamenti esaminati.
Infatti, come giustamente osservato dai giudici di seconde cure, nell’avviso di accertamento impugnato erano presenti tutti i riferimenti alle norme utilizzate ed evincibili anche dall’allegata relazione di stima diretta.
Inoltre, nell’atto impugnato era esplicitato sia il metodo che i criteri utilizzati per l’attribuzione della rendita, posto che, trattandosi di immobile censito in categoria speciale D, la rendita accertata scaturiva da un procedimento nel quale vi era stata la partecipazione del contribuente alla redazione di una stima diretta. La stessa, infatti, era stata eseguita dall’ufficio con riferimento ai dati oggettivi ricavabili dal Docfa presentato dal contribuente (cioè, già esposti e avvalorati dalla parte stessa).
Riccardo Lombardi
pubblicato Lunedì 4 Febbraio 2019
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