Normativa e prassi

1 Febbraio 2019

Servizi tecnici resi all’estero:ritenuta non accreditabile in Italia

Normativa e prassi

Servizi tecnici resi all’estero:
ritenuta non accreditabile in Italia

In base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito d’impresa prodotto dalla società nostrana, in assenza di stabile organizzazione, va tassato solo nel Paese di residenza

Servizi tecnici resi all’estero:|ritenuta non accreditabile in Italia
Se la Convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusivamente all’Italia quale Stato di residenza, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente all’atto del pagamento delle fatture addebitategli non può essere oggetto di credito d’imposta in Italia. Per neutralizzare la doppia imposizione subita, è possibile richiedere il rimborso della ritenuta operata all’estero.
 
È la risposta n. 23/2019 dell’Agenzia delle entrate all’interpello presentato da una società che, nell’ambito della sua attività (fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica), ha stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.
Dopo aver saldato le prime due fatture, il cliente ha comunicato che sulle successive dovrà operare una ritenuta del 15%, a seguito di una contestazione da parte delle autorità fiscali estere.
 
Per questo motivo, la società italiana ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del caso descritto, con particolare riguardo alla spettanza del credito d’imposta relativo alle somme che il cliente tratterrà a titolo di ritenuta all’atto del pagamento delle fatture.
 
Il parere dell’Agenzia
La questione sottoposta all’esame dell’amministrazione finanziaria riguarda l’accreditabilità o meno di una ritenuta che la società subisce nello Stato estero (Stato della fonte) sugli importi fatturati per prestazioni di servizi di carattere ingegneristico.
 
In base all’articolo 7 della Convenzione tra i due Stati, il reddito d’impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione all’estero, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a meno che la convenzione non preveda una specifica disposizione. Ma così non è.
Pertanto, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente nel momento del pagamento delle fatture, non è accreditabile in Italia.
 
Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, la società può attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.

pubblicato Venerdì 1 Febbraio 2019

Servizi tecnici resi all’estero:ritenuta non accreditabile in Italia

Ultimi articoli

Attualità 17 Giugno 2026

Fatture false via Pec: è il nuovo phishing in circolazione

Il link malevolo contenuto nella mail non è visibile nel file, ma viene creato al passaggio del mouse, rendendo più difficile identificarlo Individuata una nuova campagna di phishing che usa false fatture elettroniche.

Attualità 17 Giugno 2026

730 e Redditi Pf precompilati, ultimi giorni per annullare l’invio

Il 22 giugno è l’ultimo giorno utile per revocare il 730 precompilato inviato via web.

Attualità 17 Giugno 2026

Al via le domande per tre bonus Inps 2026

Si tratta delle richieste di totale esonero contributivo per assunzioni di giovani o donne in condizioni di difficoltà e per quelle di disoccupati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno Sono ufficialmente aperti i termini per richiedere tre incentivi all’occupazione previsti per il 2026: il bonus donne, il bonus giovani e il bonus Zes, introdotti dal Dl 62/2026 (rispettivamente, articoli 1, 2 e 3 del decreto).

Normativa e prassi 16 Giugno 2026

Da studio associato a Spt il costo fiscale resta invariato

Questo vale anche se, prima della trasformazione in società a responsabilità limitata, parte dei soci ha rivalutato le proprie partecipazioni nell’associazione In caso di trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti (Stp) fiscalmente neutrale, il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci resta invariato e si trasferisce alle nuove quote della Srl risultanti dalla trasformazione.

torna all'inizio del contenuto