Normativa e prassi

1 Febbraio 2019

Servizi tecnici resi all’estero:ritenuta non accreditabile in Italia

Normativa e prassi

Servizi tecnici resi all’estero:
ritenuta non accreditabile in Italia

In base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito d’impresa prodotto dalla società nostrana, in assenza di stabile organizzazione, va tassato solo nel Paese di residenza

Servizi tecnici resi all’estero:|ritenuta non accreditabile in Italia
Se la Convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusivamente all’Italia quale Stato di residenza, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente all’atto del pagamento delle fatture addebitategli non può essere oggetto di credito d’imposta in Italia. Per neutralizzare la doppia imposizione subita, è possibile richiedere il rimborso della ritenuta operata all’estero.
 
È la risposta n. 23/2019 dell’Agenzia delle entrate all’interpello presentato da una società che, nell’ambito della sua attività (fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica), ha stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.
Dopo aver saldato le prime due fatture, il cliente ha comunicato che sulle successive dovrà operare una ritenuta del 15%, a seguito di una contestazione da parte delle autorità fiscali estere.
 
Per questo motivo, la società italiana ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del caso descritto, con particolare riguardo alla spettanza del credito d’imposta relativo alle somme che il cliente tratterrà a titolo di ritenuta all’atto del pagamento delle fatture.
 
Il parere dell’Agenzia
La questione sottoposta all’esame dell’amministrazione finanziaria riguarda l’accreditabilità o meno di una ritenuta che la società subisce nello Stato estero (Stato della fonte) sugli importi fatturati per prestazioni di servizi di carattere ingegneristico.
 
In base all’articolo 7 della Convenzione tra i due Stati, il reddito d’impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione all’estero, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a meno che la convenzione non preveda una specifica disposizione. Ma così non è.
Pertanto, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente nel momento del pagamento delle fatture, non è accreditabile in Italia.
 
Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, la società può attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.

pubblicato Venerdì 1 Febbraio 2019

Servizi tecnici resi all’estero:ritenuta non accreditabile in Italia

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