Normativa e prassi

1 Febbraio 2019

Iperammortamento “condizionato”per i contatori intelligenti del gas

Normativa e prassi

Iperammortamento “condizionato”
per i contatori intelligenti del gas

La fruizione della maggiorazione non può avvenire integralmente nello stesso periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, ma in base ai coefficienti ministeriali

Iperammortamento “condizionato”|per i contatori intelligenti del gas
I contatori intelligenti (“smart meters) sono agevolabili con l’iperammortamento solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto. I relativi costi di installazione non possono eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti del principio di diritto n. 2/2019, espresso dall’Agenzia delle entrate in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata nella sostituzione dei contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti.
 
L’azienda, in riferimento a tali investimenti, ha posto tre quesiti afferenti alla disciplina dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, legge 232/2016):

  1. riconducibilità dei beni in questione in una delle voci dell’allegato A alla legge 232/2016
  2. trattamento delle spese sostenute per l’installazione dei nuovi contatori, particolarmente onerose (pari mediamente al 50-60% del costo dei medesimi)
  3. applicabilità, trattandosi di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, dell’articolo 102, comma 5, del Tuir e, quindi, possibilità di fruire interamente del beneficio nell’anno di entrata in funzione e interconnessione dei singoli beni. 

Le risposte dell’Agenzia

  1. Secondo il parere espresso dal ministero dello Sviluppo economico, competente in materia, i contatori intelligenti sono ammessi all’iperammortamento in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo gruppo di beni dell’allegato A). Tale ammissibilità, tuttavia, va circoscritta a “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo”, con conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità. Pertanto, i contatori intelligenti sono agevolabili solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, ancorché lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisca oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas.
  2. La sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione determinerebbe una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con le sue finalità. Pertanto, anche d’intesa con il Mise, è stato individuato un limite forfettario ai costi di installazione rilevanti ai fini dell’iperammortamento, fissato nel 5% del prezzo dei singoli contatori.
  3. Dal momento che “l’acquisto (in gran numero) dei nuovi contatori costituisce nella fattispecie attuazione di un ampio (e unitario) programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione”, non è possibile godere integralmente dell’iperammortamento nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento in ragione del costo dei beni singolarmente considerati. Il costo dei contatori va ammortizzato secondo le regole dettate dall’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir, e la maggiorazione fruita in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988.

pubblicato Venerdì 1 Febbraio 2019

Iperammortamento “condizionato”per i contatori intelligenti del gas

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Dicembre 2025

Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”

In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.

Normativa e prassi 9 Dicembre 2025

I compensi per l’incarico al magistrato sono assimilati al lavoro dipendente

L’Amministrazione finanziaria esclude che possano essere qualificati come redditi diversi, perché non sono connessi a prestazioni lavorative e retribuzioni occasionali Le somme percepite da un magistrato per l’incarico di presidente di un Collegio consultivo tecnico (Cct) devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non come redditi diversi.

Attualità 9 Dicembre 2025

Delega unica per i servizi online di Entrate ed entrate-Riscossione

Con una sola comunicazione, il cittadino può autorizzare il professionista di fiducia a operare nelle aree riservate dei portali delle due amministrazioni Dall’8 dicembre 2025 è attiva la nuova procedura telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica agli intermediari fiscali per l’utilizzo dei servizi online di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dati e statistiche 9 Dicembre 2025

Entrate tributarie: online il bollettino di ottobre 2025

Nel mese in esame gli incassi relativi alle imposte dirette registrano un aumento di 299 milioni di euro mentre per quelli sulle imposte indirette di 741 milioni di euro Pubblicato, sul sito del Dipartimento delle Finanze, il Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di ottobre 2025, arricchito dalle Appendici statistiche erariali, dalla Nota tecnica e dalla Serie storica 2002-2025.

torna all'inizio del contenuto