Normativa e prassi

1 Febbraio 2019

Iperammortamento “condizionato”per i contatori intelligenti del gas

Normativa e prassi

Iperammortamento “condizionato”
per i contatori intelligenti del gas

La fruizione della maggiorazione non può avvenire integralmente nello stesso periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, ma in base ai coefficienti ministeriali

Iperammortamento “condizionato”|per i contatori intelligenti del gas
I contatori intelligenti (“smart meters) sono agevolabili con l’iperammortamento solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto. I relativi costi di installazione non possono eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti del principio di diritto n. 2/2019, espresso dall’Agenzia delle entrate in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata nella sostituzione dei contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti.
 
L’azienda, in riferimento a tali investimenti, ha posto tre quesiti afferenti alla disciplina dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, legge 232/2016):

  1. riconducibilità dei beni in questione in una delle voci dell’allegato A alla legge 232/2016
  2. trattamento delle spese sostenute per l’installazione dei nuovi contatori, particolarmente onerose (pari mediamente al 50-60% del costo dei medesimi)
  3. applicabilità, trattandosi di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, dell’articolo 102, comma 5, del Tuir e, quindi, possibilità di fruire interamente del beneficio nell’anno di entrata in funzione e interconnessione dei singoli beni. 

Le risposte dell’Agenzia

  1. Secondo il parere espresso dal ministero dello Sviluppo economico, competente in materia, i contatori intelligenti sono ammessi all’iperammortamento in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo gruppo di beni dell’allegato A). Tale ammissibilità, tuttavia, va circoscritta a “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo”, con conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità. Pertanto, i contatori intelligenti sono agevolabili solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, ancorché lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisca oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas.
  2. La sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione determinerebbe una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con le sue finalità. Pertanto, anche d’intesa con il Mise, è stato individuato un limite forfettario ai costi di installazione rilevanti ai fini dell’iperammortamento, fissato nel 5% del prezzo dei singoli contatori.
  3. Dal momento che “l’acquisto (in gran numero) dei nuovi contatori costituisce nella fattispecie attuazione di un ampio (e unitario) programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione”, non è possibile godere integralmente dell’iperammortamento nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento in ragione del costo dei beni singolarmente considerati. Il costo dei contatori va ammortizzato secondo le regole dettate dall’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir, e la maggiorazione fruita in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988.

pubblicato Venerdì 1 Febbraio 2019

Iperammortamento “condizionato”per i contatori intelligenti del gas

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Gennaio 2026

Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista

Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5% Con la risposta n.

Attualità 13 Gennaio 2026

False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria

Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.

Normativa e prassi 12 Gennaio 2026

Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione

L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.

Normativa e prassi 12 Gennaio 2026

Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati

Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.

torna all'inizio del contenuto