Normativa e prassi

1 Febbraio 2019

Iperammortamento “condizionato”per i contatori intelligenti del gas

Normativa e prassi

Iperammortamento “condizionato”
per i contatori intelligenti del gas

La fruizione della maggiorazione non può avvenire integralmente nello stesso periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, ma in base ai coefficienti ministeriali

Iperammortamento “condizionato”|per i contatori intelligenti del gas
I contatori intelligenti (“smart meters) sono agevolabili con l’iperammortamento solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto. I relativi costi di installazione non possono eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti del principio di diritto n. 2/2019, espresso dall’Agenzia delle entrate in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata nella sostituzione dei contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti.
 
L’azienda, in riferimento a tali investimenti, ha posto tre quesiti afferenti alla disciplina dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, legge 232/2016):

  1. riconducibilità dei beni in questione in una delle voci dell’allegato A alla legge 232/2016
  2. trattamento delle spese sostenute per l’installazione dei nuovi contatori, particolarmente onerose (pari mediamente al 50-60% del costo dei medesimi)
  3. applicabilità, trattandosi di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, dell’articolo 102, comma 5, del Tuir e, quindi, possibilità di fruire interamente del beneficio nell’anno di entrata in funzione e interconnessione dei singoli beni. 

Le risposte dell’Agenzia

  1. Secondo il parere espresso dal ministero dello Sviluppo economico, competente in materia, i contatori intelligenti sono ammessi all’iperammortamento in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo gruppo di beni dell’allegato A). Tale ammissibilità, tuttavia, va circoscritta a “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo”, con conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità. Pertanto, i contatori intelligenti sono agevolabili solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, ancorché lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisca oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas.
  2. La sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione determinerebbe una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con le sue finalità. Pertanto, anche d’intesa con il Mise, è stato individuato un limite forfettario ai costi di installazione rilevanti ai fini dell’iperammortamento, fissato nel 5% del prezzo dei singoli contatori.
  3. Dal momento che “l’acquisto (in gran numero) dei nuovi contatori costituisce nella fattispecie attuazione di un ampio (e unitario) programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione”, non è possibile godere integralmente dell’iperammortamento nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento in ragione del costo dei beni singolarmente considerati. Il costo dei contatori va ammortizzato secondo le regole dettate dall’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir, e la maggiorazione fruita in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988.

pubblicato Venerdì 1 Febbraio 2019

Iperammortamento “condizionato”per i contatori intelligenti del gas

Ultimi articoli

Normativa e prassi 16 Settembre 2026

Durf, le imposte pagate all’estero rientrano tra le somme da valorizzare

Nel rapporto tra versamenti e ricavi dell’ultimo triennio si calcolano anche le ritenute sugli interessi attivi e le imposte assolte all’estero, entro il credito riconosciuto dal Tuir Ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (Durf) assumono rilievo anche prelievi tributari economicamente riferibili all’impresa e idonei a dimostrarne la capacità di adempiere agli obblighi fiscali, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti per ogni specifica situazione.

Normativa e prassi 16 Settembre 2026

Imposta successioni e donazioni, introdotti nuovi codici tributo

New entry anche per i versamenti dovuti a seguito di avvisi di liquidazione con riguardo alle tasse per i servizi ipotecari e catastali e per le attività di controllo e di conciliazione Si amplia il sistema dei codici tributo utilizzabili nel modello F24 per il pagamento delle somme collegate alle dichiarazioni di successione, agli atti di donazione e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

Normativa e prassi 16 Settembre 2026

Nuovo gioco “Win for Italia Team”, codici ad hoc per la quota all’erario

Istituite le causali nel modello F24 Accise relative al prelievo erariale collegato al nuovo gioco che partirà il prossimo 28 settembre, finalizzato a sostenere i progetti olimpici Con la risoluzione n.

Normativa e prassi 16 Settembre 2026

Fusione infragruppo e perdite fiscali: non sempre un “veicolo” fa elusione

Società create per realizzare l’operazione straordinaria pur senza dipendenti, senza ricavi e con una vita limitata nel tempo possono svolgere una funzione Una società veicolo che nasce per realizzare un’acquisizione non può essere automaticamente assimilata a una “bara fiscale” solo perché non ha dipendenti o non genera ricavi propri.

torna all'inizio del contenuto