Giurisprudenza

16 Gennaio 2019

Senza l’opportuno status,non c’è plafond da utilizzare

Giurisprudenza

Senza l’opportuno status,
non c’è plafond da utilizzare

La ratio della non imponibilità degli acquisti effettuati dagli esportatori abituali risiede nella scelta di non porre tali soggetti in una posizione di costante credito Iva verso l’Erario

Senza l’opportuno status,|non c’è plafond da utilizzare

La disposizione di cui alla lettera c del primo comma dell’articolo 8 del Dpr 633/1972 considera non imponibili le cessioni di beni (eccetto i fabbricati e le aree fabbricabili) e le prestazioni di servizi fatte a soggetti che abbiano compiuto abitualmente cessioni all’esportazione (od operazioni intracomunitarie) e che chiedano ai propri fornitori di non applicare l’imposta sull’operazione di acquisto o di importazione.
La ratio della disposizione risiede nella volontà del legislatore di evitare che soggetti i quali eseguono esclusivamente o prevalentemente operazioni non imponibili (esportazioni) finiscano per trovarsi in una posizione di costante credito Iva verso l’Erario come già evidenziato nella sentenza 20 luglio 2018, n. 19366, in occasione dell’affermazione che l’omessa comunicazione dell’affittuario di un ramo d’azienda della fruizione del relativo plafond non è violazione sostanziale, ma solo formale, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative.
 
I fatti di causa traggono origine da un accertamento Iva a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate procedeva al recupero dell’imposta (oltre a sanzioni e interessi) non applicata sugli acquisti effettuati dalla società contribuente, che aveva usufruito del plafond Iva senza, tuttavia, possedere lo status di esportatore abituale, sulla base, dunque, di lettere d’intento emesse in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
 
In tale stato di cose, la Corte di cassazione (sentenza 15835/2018) ha, in primo luogo, ricordato che la non imponibilità contemplata dall’articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2, del Dpr n. 633/1972 non riguarda la sussistenza del debito Iva, bensì la esecutività di esso e “ciò in ragione della possibilità dell’estinzione satisfattiva di quel debito mediante compensazione con i crediti iva dell’esportatore abituale” e, in senso analogo, le sentenze della Cassazione 14 marzo 2012, n. 4022, e 27 marzo 2013, n. 7720.
 
In sostanza, come evidenziato nella parte motiva della sentenza in nota, “il plafond disciplinato dall’art. 8, 1° comma, lett. c, rappresenta un semplice limite quantitativo monetario – pari all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni – utilizzabile nell’anno successivo per procedere ad acquisti in sospensione d’imposta e, in senso conforme, il Supremo collegio nella decisione 6 marzo 2015, n. 4556.
La fruizione del meccanismo del plafond, agendo unicamente sull’esecutività del debito d’imposta, non producendo alcun effetto ai fini del diritto all’esercizio della detrazione, determina che il recupero dell’imposta non versata, in presenza di un illegittimo utilizzo del plafond, non genera alcuna limitazione al diritto alla detrazione, in quanto in tal modo, non viene negata l’esistenza del diritto alla detrazione, ma viene negata l’operatività del limite all’esecutività del debito Iva, correlato alla qualità di esportatore abituale.
 
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha, dunque, riconosciuto la legittimità del recupero dell’imposta non applicata sugli acquisti (oltre a interessi e sanzioni), a prescindere dalla verifica della sussistenza in capo alla società cessionaria dei requisiti necessari a fruire della detrazione d’imposta.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 

pubblicato Mercoledì 16 Gennaio 2019

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