Andrea De Angelis
19 Dicembre 2018
Case vacanze con servizi accessori:regime speciale, ma l’Iva è ordinaria
Giurisprudenza
Case vacanze con servizi accessori:
regime speciale, ma l’Iva è ordinaria
La messa a disposizione di un alloggio da parte di un’agenzia di viaggi che prende l’appartamento in locazione da terzi, accompagnata da prestazioni ulteriori, costituisce un servizio unico
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 306, della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, nell’ambito di una controversia tra un’agenzia di viaggi e l’ufficio delle imposte di Monaco in merito alla tassazione della messa a disposizione di alloggio per le vacanze.
Nel 2011 l’agenzia prendeva in locazione alloggi per poi cederli in locazione come alloggi vacanze, con servizi accessori, a clienti privati in nome proprio. Sui relativi canoni veniva applicato il regime del margine (articolo 25 della legge sull’Iva), applicando l’aliquota ordinaria.
Successivamente perveniva un avviso di liquidazione, verso il quale si richiedeva l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta, richiesta che veniva respinta dall’ufficio delle imposte di Monaco.
L’agenzia proponeva ricorso prima al Tribunale tributario e, conseguentemente al rigetto dello stesso, alla Corte tributaria federale.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio è stato chiamato a pronunciarsi se la sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggi, di un alloggio per vacanze preso in locazione da altri soggetti passivi e accompagnata da prestazioni ulteriori rientri nell’applicazione del regime speciale Iva delle agenzie di viaggio. In secondo luogo, se nel caso di specie sia applicabile un’aliquota Iva ridotta, alla luce delle richiamate disposizioni della direttiva Iva.
Sulle questioni pregiudiziali
Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, i togati europei sottolineano come nella stessa non ci sia alcun riferimento all’assoggettamento a Iva o meno dei proprietari o dei gestori degli immobili che hanno ceduto in locazione gli alloggi per vacanze. In tale contesto, gli stessi togati ribadiscono, prendendo spunto da giurisprudenza costante della Corte, che, ai fini dell’applicazione o meno del regime del margine, non è rilevante se le prestazioni accessorie alla locazione di alloggi vacanze rivestano o meno un carattere principale.
Sulla seconda questione pregiudiziale, secondo quanto sancito all’articolo 307, in combinato disposto con l’articolo 306, le operazioni dell’agenzia di viaggi ai fini della messa a disposizione degli alloggi vacanze e i relativi servizi accessori devono considerarsi come prestazione di servizi unica, pertanto assoggettabile al regime speciale, al quale, però, non si applica l’articolo 98 della direttiva Iva.
La pronuncia
Secondo i giudici della Corte di giustizia, gli articoli 306 e 310 della direttiva 2006/112/Ce devono essere interpretati nel senso che la messa a disposizione di un alloggio per vacanze da parte di un’agenzia di viaggi che prende l’alloggio in locazione da terzi, accompagnata da prestazioni ulteriori, costituisce un servizio unico, rientrante nell’ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio.
Alla luce dell’articolo 98 della stessa direttiva, la prestazione di cui alla fattispecie principale non può essere assoggettata a un’aliquota ridotta.
Data della sentenza
19 dicembre 2018
Numero della causa
C‑552/17
Nome delle parti
Alpenchalets Resorts GmbH
contro
Finanzamt München Abteilung Körperschaften
pubblicato Mercoledì 19 Dicembre 2018
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