Andrea De Angelis
19 Dicembre 2018
Case vacanze con servizi accessori:regime speciale, ma l’Iva è ordinaria
Giurisprudenza
Case vacanze con servizi accessori:
regime speciale, ma l’Iva è ordinaria
La messa a disposizione di un alloggio da parte di un’agenzia di viaggi che prende l’appartamento in locazione da terzi, accompagnata da prestazioni ulteriori, costituisce un servizio unico
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 306, della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, nell’ambito di una controversia tra un’agenzia di viaggi e l’ufficio delle imposte di Monaco in merito alla tassazione della messa a disposizione di alloggio per le vacanze.
Nel 2011 l’agenzia prendeva in locazione alloggi per poi cederli in locazione come alloggi vacanze, con servizi accessori, a clienti privati in nome proprio. Sui relativi canoni veniva applicato il regime del margine (articolo 25 della legge sull’Iva), applicando l’aliquota ordinaria.
Successivamente perveniva un avviso di liquidazione, verso il quale si richiedeva l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta, richiesta che veniva respinta dall’ufficio delle imposte di Monaco.
L’agenzia proponeva ricorso prima al Tribunale tributario e, conseguentemente al rigetto dello stesso, alla Corte tributaria federale.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio è stato chiamato a pronunciarsi se la sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggi, di un alloggio per vacanze preso in locazione da altri soggetti passivi e accompagnata da prestazioni ulteriori rientri nell’applicazione del regime speciale Iva delle agenzie di viaggio. In secondo luogo, se nel caso di specie sia applicabile un’aliquota Iva ridotta, alla luce delle richiamate disposizioni della direttiva Iva.
Sulle questioni pregiudiziali
Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, i togati europei sottolineano come nella stessa non ci sia alcun riferimento all’assoggettamento a Iva o meno dei proprietari o dei gestori degli immobili che hanno ceduto in locazione gli alloggi per vacanze. In tale contesto, gli stessi togati ribadiscono, prendendo spunto da giurisprudenza costante della Corte, che, ai fini dell’applicazione o meno del regime del margine, non è rilevante se le prestazioni accessorie alla locazione di alloggi vacanze rivestano o meno un carattere principale.
Sulla seconda questione pregiudiziale, secondo quanto sancito all’articolo 307, in combinato disposto con l’articolo 306, le operazioni dell’agenzia di viaggi ai fini della messa a disposizione degli alloggi vacanze e i relativi servizi accessori devono considerarsi come prestazione di servizi unica, pertanto assoggettabile al regime speciale, al quale, però, non si applica l’articolo 98 della direttiva Iva.
La pronuncia
Secondo i giudici della Corte di giustizia, gli articoli 306 e 310 della direttiva 2006/112/Ce devono essere interpretati nel senso che la messa a disposizione di un alloggio per vacanze da parte di un’agenzia di viaggi che prende l’alloggio in locazione da terzi, accompagnata da prestazioni ulteriori, costituisce un servizio unico, rientrante nell’ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio.
Alla luce dell’articolo 98 della stessa direttiva, la prestazione di cui alla fattispecie principale non può essere assoggettata a un’aliquota ridotta.
Data della sentenza
19 dicembre 2018
Numero della causa
C‑552/17
Nome delle parti
Alpenchalets Resorts GmbH
contro
Finanzamt München Abteilung Körperschaften
pubblicato Mercoledì 19 Dicembre 2018

Ultimi articoli
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Certificazioni uniche, le regole per la richiesta massiva dei dati
In via sperimentale, per il primo anno gli intermediari avranno a disposizione le Cu 2025 relative all’anno d’imposta 2024.
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Bollo, contrassegni degli intermediari allineati agli standard di sicurezza
Il documento telematico sostitutivo della marca da bollo si aggiorna per migliorare la protezione e la tracciabilità informatica e consentire il collegamento con l’Agenzia Nuove caratteristiche e modalità d’uso per il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo rilasciato dagli intermediari.
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Regime fiscale di Siiq e Siinq: opzione al passo con i tempi
Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato nel 2015, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia e dovrà essere utilizzato dalla data che verrà comunicata con apposito avviso Aggiornato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione per il regime di tassazione delle Siiq (società di investimento immobiliare quotate) e delle Siinq (non quotate).
Attualità 20 Ottobre 2025
Mef, consultazione pubblica sull’economia sociale
Fino al 12 novembre gli interessati avranno tempo per inviare osservazioni e commenti che verranno vagliati dal ministero dell’Economia e delle Finanze È aperta una consultazione pubblica sul Piano nazionale per l’economia sociale del ministero dell’Economia e delle Finanze, realizzato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344).