9 Novembre 2018
Compensazione a tutto campoper lo sconto ai vigili del fuoco
Normativa e prassi
Compensazione a tutto campo
per lo sconto ai vigili del fuoco
Il contributo finanziario arriva all’ente di volontariato tramite una riduzione sul prezzo di acquisto pari alla corrispondente Iva, che il venditore recupera tramite modello F24
Questo, in sintesi il contenuto della risposta 63/2018 dell’Agenzia delle entrate all’interpello proposto da un’impresa che, nell’ambito della propria attività di commercio all’ingrosso di veicoli industriali, vende mezzi antincendio a vigili del fuoco volontari.
Alla base del quesito è l’agevolazione riconosciuta dall’articolo 76, comma 2, del Dlgs 117/2017 (“Codice del terzo settore”), per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
L’incentivo, in verità già previsto, con modalità diverse, da precedenti disposizioni legislative, consiste in una riduzione del prezzo del veicolo pari all’importo della relativa Iva. La “sconto” praticato è recuperato dal venditore mediante compensazione tramite modello F24.
Il dubbio dell’istante verte proprio sull’eventuale limite da applicare all’importo sfruttato in compensazione, ossia se trovi o no applicazione il tetto generale di 700mila euro annuo, fissato – dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) – per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. A suo parere, l’importo può essere recuperato annualmente senza alcun limite quantitativo, trattandosi di un’agevolazione per la quale è previsto apposito stanziamento di bilancio.
L’Agenzia già nella risoluzione 2018/2003 aveva chiarito che i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono al plafond di 700mila euro: l’importo occorrente è già stanziato sui singoli capitoli di spesa.
Rientra in questa categoria anche il “Credito d’imposta per la vendita di autoambulanze e dei beni mobili registrati ad attività antincendio” che, pertanto, è utilizzabile in compensazione senza partecipare alla formazione del tetto annuo.
pubblicato Venerdì 9 Novembre 2018
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