Giurisprudenza

30 Ottobre 2018

Se nel Pvc non si parla di reato,si può agire anche senza avvocato

Giurisprudenza

Se nel Pvc non si parla di reato,
si può agire anche senza avvocato

Nell’ambito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di finanza, la parte del processo verbale compilato prima dell’insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria

Se nel Pvc non si parla di reato,|si può agire anche senza avvocato

Legittima la condanna di un imprenditore per dichiarazione infedele se durante l’ispezione della Guardia di finanza emerge un’agenda con la contabilità parallela, ricostruita proprio sulla base delle dichiarazioni dell’indagato. La procedura è legittima anche senza l’assistenza di un legale a meno che, durante la verifica, non emergano indizi di reato che impongano di procedere, a partire da tale momento, rispettando le norme di garanzia previste dal codice di rito penale.
Con questa motivazione, la Cassazione, con sentenza n. 47104 del 17 ottobre 2018, ha rigettato il ricorso del titolare di una ditta individuale, confermandone la condanna disposta nei gradi di merito.
 
La vicenda processuale
Con una sentenza del 2017, la Corte d’appello di Venezia confermava la condanna disposta in primo grado nei confronti del titolare di una ditta individuale esercente attività di commercio di alimenti e bevande tramite distributori automatici. La condanna era relativa al reato di dichiarazione infedele (articolo 4, Dlgs 74/2000), per avere l’imputato indicato nella dichiarazione Irpef elementi attivi inferiori a quelli accertati dall’Agenzia delle entrate.
 
Con il ricorso in Cassazione, il contribuente denunciava, tra l’altro, violazione dell’articolo 220 delle disposizione attuative cpp, contestando, nella sostanza, l’utilizzabilità delle agende personali scritte a mano dallo stesso.
In particolare, la difesa si basava sul fatto che i dati contenuti nell’agenda, nonché le dichiarazioni rese alla Gdf nel corso della verifica fiscale, non potevano essere utilizzati in quanto assunte in assenza delle garanzie di legge con violazione del richiamato articolo 220, secondo cui “Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
 
La pronuncia della Cassazione
Secondo consolidata giurisprudenza, considerata la natura di documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa del verbale di constatazione redatto dal personale dell’Agenzia delle entrate, esso non presuppone l’obbligo di avviso al soggetto sottoposto a verifica fiscale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed è, in quanto tale, acquisibile e utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.
Nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall’articolo 220 delle disposizioni attuative cpp, con la conseguenza che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito (cfr Cassazione, pronunce nn. 7930/2015 e 6881/2008).
 
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, le agende personali erano pienamente utilizzabili in quanto consegnate spontaneamente alla Gdf dall’imputato (ai sensi dell’articolo 237 cpp, secondo cui “È consentita l’acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall’imputato…”); le dichiarazioni dello stesso, secondo cui in tali agende era contenuta la contabilità effettiva dell’impresa, avrebbero potuto essere inutilizzabili soltanto qualora fossero già emerse, in pendenza della verifica, elementi di reità a carico del contribuente. Solo in quest’ultimo caso è, infatti, richiesta l’osservanza delle disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova (cfr Cassazione, 7930/2015).
Tali circostanze non sono state dedotte nel caso in esame dal ricorrente, che fa derivare l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni dalla sola verifica fiscale, che è in realtà atto neutro ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
 
Ulteriori osservazioni
Il principio enunciato nella sentenza riguarda l’utilizzabilità ai fini penali delle risultanze del Pvc (processo verbale di constatazione) redatto in sede amministrativa.
La Corte ribadisce che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, acquisibile e utilizzabile ex articolo 234 cpp a fini probatori.
Qualora emergano, nel corso delle operazioni, indizi di reato, bisogna però procedere secondo le modalità previste dall’articolo 220 delle disposizione attuative cpp, altrimenti la parte del documento redatta successivamente all’emersione di profili penali non può assumere efficacia probatoria e non è utilizzabile nel processo penale.
Nel momento in cui si verifica questa emersione, è necessario che il contribuente sia avvisato che può avvalersi delle garanzie difensive previste dal codice penale, nominando un difensore che assista agli atti. Il contribuente deve essere, inoltre, informato dell’obbligo di presentarsi e rispondere secondo verità, e anche della possibilità di non deporre su fatti dai quali poterebbe emergere una sua responsabilità penale e che i verificatori dovranno procedere a inoltrare la comunicazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria competente territorialmente.
 
Superato, quindi, l’orientamento più restrittivo e meno garantista per il contribuente, che subordina l’applicazione di tali garanzie, soprattutto per determinati tipi di reati tributari, alla constatazione del superamento della soglia di punibilità, cosa che può essere verificata solo a seguito dell’emanazione dell’accertamento fiscale da compiersi alla fine delle indagini.
La Cassazione ha ritenuto questa argomentazione non condivisibile perché sembra risolversi, in sostanza, in una interpretazione abrogatrice della norma procedurale di garanzia (cfr Cassazione penale, decisioni nn. 6881/2008 e 15372/2010).
Se si devono aspettare i risultati complessivi dell’accertamento per valutare l’eventuale superamento della soglia di punibilità, la conseguenza sarebbe che, per i reati tributari che prevedono una tale soglia, non dovrebbero mai essere adottate le modalità previste dal citato articolo 220 durante gli accertamenti e i Pvc redatti dalla Guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari, tesi fortemente lesiva del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

Francesco Brandi

pubblicato Mercoledì 31 Ottobre 2018

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