29 Ottobre 2018
Pace fiscale: atti di accertamento definibili entro il 23 novembre
Attualità
Pace fiscale: atti di accertamento
definibili entro il 23 novembre
Quelli con adesione, invece, possono essere perfezionati versando le sole imposte nel termine di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, cioè non oltre martedì 13
Alla regola generale secondo la quale occorre pagare esclusivamente le imposte, senza sanzioni, interessi e somme accessorie, fa eccezione la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali), con riferimento alle quali vanno corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario
Vediamo in sintesi le regole dettate per i diversi tipi di atti definibili.
Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero
Possono essere oggetto di definizione agevolata, se notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 24 ottobre 2018. Deve trattarsi di atti non impugnati e ancora impugnabili a quella data.
Per perfezionare la procedura, bisogna pagare le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il prossimo 23 novembre (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). In alternativa, qualora risulti più ampio, è possibile versare nel termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso (articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997) che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.
Inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi, Iva e altre indirette
Sono definibili, se notificati entro il 24 ottobre 2018.
Vanno pagate le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018.
Accertamenti con adesione
Possono essere perfezionati gli atti di adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.
Anche in questo caso, occorre versare le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto, decorrente dallo stesso 24 ottobre.
Unica soluzione o venti rate
Tutte le procedure si perfezionano versando le somme dovute in un’unica soluzione o a rate, la prima entro i termini sopra indicati, relativi a ciascuna tipologia di atto che si vuole definire.
L’importo da pagare può essere suddiviso in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, ossia per il versamento di quanto dovuto per la definizione non si possono utilizzare eventuali crediti d’imposta.
pubblicato Lunedì 29 Ottobre 2018

Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Aprile 2025
Modello Redditi Sc 2025 – 1 entra il Concordato preventivo biennale
La dichiarazione dei redditi 2025 di enti società ha dovuto fare spazio, quest’anno, al nuovo istituto introdotto dal Dlgs n.
Attualità 22 Aprile 2025
Nuove assunzioni in Agenzia: concorso per 350 funzionari
L’Agenzia delle entrate apre una nuova ricerca di personale.
Normativa e prassi 22 Aprile 2025
L’erede che incassa la parcella deve fatturare l’operazione
Il contribuente che, in qualità di erede, percepisce il compenso spettante al padre deceduto che aveva chiuso la partita Iva, per assolvere correttamente gli obblighi fiscali deve riaprire la partita Iva del professionista, emettere la fattura relativa al compenso incassato ed effettuare tutti gli altri adempimenti relativi al pagamento.
Attualità 18 Aprile 2025
Tre quesiti sul Bonus tredicesima: aggiornata la sezione delle Faq
I contribuenti che, pur in possesso dei requisiti, non hanno richiesto il bonus tredicesima al datore di lavoro possono “recuperarlo” in dichiarazione dei redditi (730 o Redditi persone fisiche).