Attualità

29 Ottobre 2018

Pace fiscale: atti di accertamento definibili entro il 23 novembre

Attualità

Pace fiscale: atti di accertamento
definibili entro il 23 novembre

Quelli con adesione, invece, possono essere perfezionati versando le sole imposte nel termine di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, cioè non oltre martedì 13

Pace fiscale: atti di accertamento |definibili entro il 23 novembre
Tra le diverse definizioni agevolate contenute nel decreto legge n. 119/2018, quella recata dall’articolo 2 riguarda gli atti del procedimento di accertamento, quindi avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione. Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”).
Alla regola generale secondo la quale occorre pagare esclusivamente le imposte, senza sanzioni, interessi e somme accessorie, fa eccezione la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali), con riferimento alle quali vanno corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario

Vediamo in sintesi le regole dettate per i diversi tipi di atti definibili.

Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero
Possono essere oggetto di definizione agevolata, se notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 24 ottobre 2018. Deve trattarsi di atti non impugnati e ancora impugnabili a quella data.
Per perfezionare la procedura, bisogna pagare le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il prossimo 23 novembre (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). In alternativa, qualora risulti più ampio, è possibile versare nel termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso (articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997) che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi, Iva e altre indirette
Sono definibili, se notificati entro il 24 ottobre 2018.
Vanno pagate le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018.

Accertamenti con adesione
Possono essere perfezionati gli atti di adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.
Anche in questo caso, occorre versare le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto, decorrente dallo stesso 24 ottobre.

Unica soluzione o venti rate
Tutte le procedure si perfezionano versando le somme dovute in un’unica soluzione o a rate, la prima entro i termini sopra indicati, relativi a ciascuna tipologia di atto che si vuole definire.
L’importo da pagare può essere suddiviso in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, ossia per il versamento di quanto dovuto per la definizione non si possono utilizzare eventuali crediti d’imposta.
 

pubblicato Lunedì 29 Ottobre 2018

Pace fiscale: atti di accertamento definibili entro il 23 novembre

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2023

Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware

L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.

Attualità 26 Maggio 2023

Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione

L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.

Attualità 25 Maggio 2023

Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.

Normativa e prassi 25 Maggio 2023

“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).

torna all'inizio del contenuto