12 Ottobre 2018
Documenti per contratti pubblici: quando è dovuta l’imposta di bollo
Normativa e prassi
Documenti per contratti pubblici:
quando è dovuta l’imposta di bollo
I dubbi sulla corretta modalità di applicazione e assolvimento del tributo a seguito dell’evoluzione normativa in materia e dell’introduzione sempre più frequente di procedure elettroniche
– i capitolati che fanno parte del contratto di appalto, poiché ne disciplinano particolari aspetti (per esempio, termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità e obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi), sono riconducibili alle tipologie previste dall’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, secondo cui è dovuta l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio
– il computo metrico estimativo rientra tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del Dpr 642/1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare (il caso d’uso si verifica quando il documento è presentato all’ufficio per la registrazione)
– in riferimento al sistema di acquisti mediante il “Mercato elettronico della provincia autonoma di Bolzano” (Mepab), alle offerte economiche non seguite da accettazione è applicabile quanto rappresentato nella risoluzione 96/2013 per il “Mercato elettronico della pubblica amministrazione” (Mepa). Pertanto, le offerte formulate da operatori che non risultano aggiudicatari della commessa non scontano l’imposta di bollo
– il documento riepilogativo del contenuto dell’offerta economica generato automaticamente dal sistema non ha un’autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo rispetto al documento principale “offerta economica”, in quanto ha la sola funzione di riepilogarne il contenuto e, come tale, non rientra nell’ambito delle scritture previste dal già ricordato articolo 2 della tariffa
– le istanze/dichiarazioni di partecipazione a una procedura di gara, formulate ai sensi della legge provinciale 17/1993, non sono assimilabili, ai fini dell’imposta di bollo, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, per le quali l’articolo 14 della tabella annessa al Dpr 642/1972 prevede l’esenzione assoluta dal tributo. Con tali ultime dichiarazioni rilasciate dall’interessato viene data la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà. Nel caso in esame, invece, le dichiarazioni sono rilasciate all’interno della “dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara”, non sono una semplice comunicazione di requisiti, ma rappresentano prevalentemente una richiesta effettuata per ottenere un provvedimento, ossia la partecipazione alla procedura di gara. Di conseguenza, devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972).
pubblicato Venerdì 12 Ottobre 2018
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