4 Ottobre 2018
Attività di ricerca negli Usa,redditi da dichiarare in Italia
Normativa e prassi
Attività di ricerca negli Usa,
redditi da dichiarare in Italia
L’esenzione prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni non si estende agli adempimenti che il contribuente è tenuto a effettuare nel Paese di residenza fiscale
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione, i redditi sono stati percepiti nel 2017. L’interpellante, richiamando la Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposizioni (articolo 20), ritiene di non doverli dichiarare in Italia.
Di avviso contrario, invece, è l’Agenzia. L’istante, infatti, è iscritto all’Aire dall’8 novembre 2017 e, quindi, in base alla disciplina prevista dal Tuir (articolo 2), per il 2017 deve essere considerato fiscalmente residente in Italia, essendo stato iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Di conseguenza, tutti i redditi da lui percepiti nel 2017, ovunque prodotti, devono essere dichiarati in Italia.
Sebbene la disposizione della Convenzione richiamata dall’interpellante stabilisca, al ricorrere di specifiche condizioni, l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni relative all’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la stessa è svolta (in questo caso gli Usa), non si può estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto a effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività.
Ne deriva, quindi, che per il 2017, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli Usa.
pubblicato Giovedì 4 Ottobre 2018
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