Dora De Marco
6 Settembre 2018
Reati fiscali e cambio di gestione: non accettabile il “non lo sapevo”
Giurisprudenza
Reati fiscali e cambio di gestione:
non accettabile il “non lo sapevo”
L’assunzione di una carica amministrativa all’interno di una Srl comporta la necessità di un’attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali
Il nuovo amministratore della società risponde dell’evasione fiscale quando abbia accettato la carica senza un minimo di controllo preventivo circa l’operato di chi lo ha preceduto.
È quanto affermato dalla suprema Corte con la sentenza n. 39230 del 29 agosto 2018.
La vicenda processuale
In grado di appello, il giudice di merito conferma la condanna, nei confronti dell’amministratore e legale rappresentante in carica di una Srl, per il reato di omessa dichiarazione dei redditi Ires e Iva, ravvisando la sussistenza dell’elemento soggettivo ovvero del dolo specifico.
In particolare, all’imputato è contestata la mancata presentazione della dichiarazione unificata relativa al periodo d’imposta 2011, anno in cui egli è diventato dapprima socio, poi amministratore della società (nel periodo di settembre/ottobre).
Questi ricorre in Cassazione, lamentando il vizio di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione, eccependo il difetto del dolo specifico. Nello specifico, asserisce di non essere stato messo a conoscenza, all’atto dell’assunzione della carica di amministratore, della mancata presentazione delle dichiarazioni degli anni precedenti; né di aver avuto a disposizione, dal precedente amministratore, la documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale della società relativa al periodo di imposta, la cui dichiarazione risulta omessa.
La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte rigetta il ricorso, condividendo la soluzione dei giudici territoriali circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali Ires e Iva in relazione al periodo d’imposta 2011.
Osservazioni
Il reato di omessa dichiarazione, di cui all’articolo 5 del Dlgs 74/2000, è reato omissivo proprio di natura meramente dichiarativa e richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico di evasione.
In realtà, per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame, è necessario, oltre alla rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione con il superamento della soglia di punibilità, anche il dolo specifico di evasione, in quanto il contribuente deve perseguire il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.
Nel caso di specie, per i giudici di legittimità, non ci sono dubbi circa la rappresentazione e volizione dell’omessa dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, atteso che l’imputato aveva già assunto la carica gestoria in detto anno e considerato che l’obbligo dichiarativo correlato al periodo di imposta 2011 scadeva l’anno successivo. Di tale scadenza, all’evidenza, il nuovo amministratore era perfettamente consapevole, in quanto amministratore alla data della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
Con riferimento alla prova del dolo specifico di evasione, altresì, i supremi giudici ritengono convincente la motivazione dei giudici territoriali.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, è indubbio che il nuovo amministratore che subentra nella carica ha l’onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, perché, qualora ciò non avvenga, non solo sarà chiamato a rispondere del reato di mancato versamento delle imposte in precedenza non versate, ma anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale.
La responsabilità per i reati tributari è, di norma, attribuita all’amministratore pro tempore, individuato secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l’ente, e, quindi, chi assume la carica di amministratore va ad accettare volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
L’assunzione di una carica gestoria all’interno di una società di capitali comporta la necessità di un’attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare, in futuro, contestazioni sull’operato altrui, ciò in particolar modo, per facili riscontri ictu oculi ovvero quelli per i quali colui che subentra, con un minimo di diligenza, sia in condizione di poter facilmente verificare la sussistenza di omissioni quali, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta precedenti o la verifica dell’esistenza di redditi o operazioni imponibili.
Nella specie, pertanto, il nuovo amministratore risponde del reato di omessa presentazione della dichiarazione, non solo per la violazione dell’adempimento dichiarativo relativo alla sua gestione, ma altresì per aver omesso controlli preventivi sulla precedente gestione.
pubblicato Giovedì 13 Settembre 2018
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