22 Giugno 2018
Acconto carente salvo da penalitàse la norma cambia in corso d’opera
Normativa e prassi
Acconto carente salvo da penalità
se la norma cambia in corso d’opera
Il contribuente, per “pareggiare” l’anticipo dovuto dovrà, entro il termine previsto per il saldo, versare la differenza compilando i righi RS148 ed RN38 di Redditi Pf 2018
Questa è la risposta dell’Agenzia delle entrate, fornita con la risoluzione 47/E del 22 giugno 2018, a un contribuente che, in prossimità della scadenza del pagamento del saldo d’imposta 2017, si trova a essere in debito con il Fisco a causa del rinvio della decorrenza della disciplina Iri, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l’aggiunta al Tuir dell’articolo 55-bis.
Il regime in questione prevede, che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle srl a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci (articolo 5 Tuir), ma sia soggetto a tassazione separata con la stessa aliquota prevista per i soggetti Ires (24%), a condizione che lo stesso reddito rimanga nel circuito aziendale.
La decorrenza dell’“opzione Iri”, tuttavia, con l’articolo 1, comma 1063, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) è stata spostata al 1° gennaio 2018.
In linea con la soluzione proposta dallo stesso contribuente, l’Agenzia conferma che l’insufficiente versamento non sarà sanzionato se il comportamento dell’istante è stato conforme alla norma applicabile ratione temporis e, quindi, non imputabile a una sua negligenza, ma conseguente a successive modifiche normative.
In concreto, l’interessato dovrà pagare la differenza, entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, compilando i righi RS148, “Rideterminazione dell’acconto”, e RN38, “Acconti”, del modello Redditi Pf 2018.
pubblicato Venerdì 22 Giugno 2018
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