Giurisprudenza

13 Marzo 2018

Lettera di vettura internazionale:quando è falsa, costituisce reato

Giurisprudenza

Lettera di vettura internazionale:
quando è falsa, costituisce reato

Rientra tra “altri documenti” previsti dal legislatore, con rilievo probatorio ai fini Iva, se relativi a cessioni e prestazioni di servizi intracomunitarie in realtà non effettuate

Lettera di vettura internazionale:|quando è falsa, costituisce reato

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, che punisce “con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, rileva anche l’emissione di documenti di trasporto internazionale per operazioni inesistenti. È quanto precisato dalla Corte di cassazione con sentenza del 2 marzo 2018, n. 9453.
 
Il processo penale
Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata veniva condannato, sia in primo che in secondo grado, per il delitto di cui al richiamato articolo 8, per avere emesso falsi documenti di trasporto internazionale (Cmr) con lo scopo di consentire a terzi (la stessa società a responsabilità limitata e i soggetti destinatari di fatture per operazioni inesistenti consistenti in cessioni intracomunitarie) l’evasione delle imposte.
 
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione al fine di far valere la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero valutato correttamente la natura giuridica del documento di trasporto internazionale, il quale, non avendo valore probatorio del contratto di trasporto, non sarebbe potuto rientrare nel novero degli “altri documenti” idonei a configurare il reato contestato.
 
La decisione della Cassazione
La Cassazione – chiamata a decidere se i documenti di trasporto internazionale relativi a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti possono essere annoverati tra gli “altri documenti” previsti dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000 per la configurabilità della fattispecie delittuosa prevista – ha innanzitutto ricordato che l’articolo 1, lettera a), del Dlgs 74/2000, prevede che per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti devono intendersi le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte e che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
 
In altri termini, secondo il legislatore, per “altri documenti” devono intendersi tutti quegli atti a cui le norme tributarie attribuiscono un regime probatorio privilegiato, analogo a quello della fattura disciplinata dall’articolo 21 del decreto del Dpr 633/1972 e, quindi, quei documenti che, essendo destinati, sul piano funzionale, ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale, possono sostituire, integrare o ampliare la funzione della fattura.
In questa categoria – secondo quanto già chiarito dalla Cassazione – rientrano, ad esempio, le ricevute e gli scontrini fiscali, le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui e le schede carburanti (Cassazione, pronunce 2156/2012, 5642/2012 e 12284/2007), in quanto si tratta comunque di atti che attestano cessioni di beni e prestazioni di servizi di regola soggette ad imposta.
 
Partendo da questa premessa, la Corte suprema ha ritenuto che il documento di trasporto internazionale, denominato Cmr o lettera di vettura internazionale “previsto dalla Convention de Merchandise par Route ratificata in Italia con legge ordinaria… ha anch’esso rilevanza fiscale perché assolve ad una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento delle merci intracomunitarie ai fini del loro trattamento IVA…”. Del resto, l’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, menziona specificamente il documento di trasporto nel novero dei documenti aventi ai fini fiscali valore probatorio analogo alle fatture, trattandosi di “documenti che potenziano la funzione della fattura, attraverso un riscontro dell’operazione in essa attestata”.
 
Conseguentemente, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “Il documento di trasporto internazionale, denominato CMR o lettera di vettura internazionale, rientra nel novero degli “altri documenti” di cui all’art. 1 lett. a) del d.lvo 74/2000, in quanto assolve ad una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento delle merci intracomunitarie ai fini del loro trattamento IVA; ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. a) DL n. 331/93; l’emissione di un siffatto documento per operazioni inesistenti, pertanto, integra la condotta del reato di cui all’art. 8 d.lvo 74/2000”.
La Cassazione ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso e altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
 
Osservazioni
Con la sentenza in commento la Corte di legittimità, muovendo da precedenti in materia, ha fornito una interpretazione estensiva della nozione di “altri documenti” previsti dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, in conformità a quanto previsto dalla circolare 154/2000, ove si chiarisce che “L’oggetto materiale del reato è la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dall’articolo 1, lett.a)”, e dalla relazione illustrativa del predetto decreto, ove viene precisato che “La nozione di «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», offerta dalla lettera a) dell’articolo 1, è in larga misura allineata a quella emergente dalla lettera d) dell’articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982: si tratta, cioè, delle fatture e dei documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie attestanti operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà, vuoi in senso oggettivo (perché mai poste in essere, ovvero poste in essere solo parzialmente), vuoi in senso soggettivo (in quanto intervenute tra soggetti diversi da quelli indicati)”.

Michela Grisini

pubblicato Mercoledì 14 Marzo 2018

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