15 Febbraio 2018
Se il biglietto è “dinamico” l’Iva segue il prezzo massimo
Normativa e prassi
Se il biglietto è “dinamico”
l’Iva segue il prezzo massimo
Questa è la strada per l’imponibilità dei titoli gratuiti che superano il limite del 5% dei posti disponibili secondo la capienza del locale o del complesso dove si svolge l’evento
Con riguardo a questa peculiare modalità di vendita, all’Agenzia è stato chiesto di chiarire il corretto trattamento ai fini Iva dei biglietti omaggio. Infatti, nel settore dello spettacolo, tali biglietti, quando eccedono il limite del 5% dei posti disponibili, sono imponibili ai fini Iva e la relativa imposta si applica con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso (articolo 3, comma 5, lettera a), Dpr 633/1972).
Pertanto i biglietti gratuiti possono essere rilasciati dagli organizzatori di spettacoli, senza essere assoggettati a Iva, nel limite del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità. Superata la soglia, scatta l’imponibilità.
Con specifico riferimento al biglietto “dinamico”, caratterizzato dalla notevole variabilità dei prezzi di vendita, l’Agenzia, nella risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2018, tenendo presente anche l’esigenza di scongiurare abusi, afferma che, per l’imponibilità Iva dei biglietti che superano il limite del 5%, sia corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.
pubblicato Giovedì 15 Febbraio 2018
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