Attualità

19 Dicembre 2017

Acconti di fine anno: è tempo di Iva.27 dicembre, l’anticipo per il 2017

Attualità

Acconti di fine anno: è tempo di Iva.
27 dicembre, l’anticipo per il 2017

È il termine di scadenza entro il quale i contribuenti obbligati alla liquidazione mensile o trimestrale devono pagare parte dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo dell’anno

Acconti di fine anno: è tempo di Iva.|27 dicembre, l’anticipo per il 2017
È tempo di festa, è tempo di panettone, è tempo di sconti, ma… arriva lo stesso il momento di fare i conti. Ed entro mercoledì 27 dicembre, i contribuenti Iva devono andare alla cassa per versare l’acconto 2017.
Il versamento sarà pari all’88% dell’importo totale, calcolato con metodo storico o previsionale, o pari all’Iva risultante a debito il 20 dicembre, da effettuare tramite modello F24 in modalità telematica (“F24 web” o “F24 online”), direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo “6013” (Iva mensile) o “6035” (Iva acconto).
Devono pagare l’acconto tutti i titolari di partita Iva e più precisamente tutti coloro che sono assoggettati agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali. Tuttavia, c’è qualche eccezione. Infatti, sono esonerati dal versamento dell’acconto, ad esempio, gli enti pubblici quando esercitano attività rilevanti per l’Iva, chi risulta a credito, chi ha iniziato l’attività in corso d’anno e chi invece l’ha conclusa. Inoltre, non si è tenuti al versamento quando l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.
 
Gli obbligati
Più esattamente, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva 2017:

  • imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, eccetera
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • società di persone, società semplici, snc, sas, studi associati
  • società di capitali ed enti commerciali, spa, srl, società cooperative, sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

Gli esonerati
Non devono, invece, versare l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel 2017 oppure l’hanno cessata entro il 30 novembre scorso, se contribuenti mensili, o il 30 settembre se trimestrali
  • hanno chiuso il periodo precedente con un credito d’imposta
  • prevedono di chiudere l’anno con una eccedenza detraibile
  • hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento
  • sono nel regime dei “nuovi minimi” o nel regime forfettario
  • sono produttori agricoli
  • esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • sono associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro o proloco, in regime forfettario
  • come imprenditori individuali, hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre, se trimestrali, o se l’hanno fatto entro il 30 novembre quando mensili, a condizione che non esercitino altre attività rilevanti per l’Iva.

Il calcolo
Torniamo ai “pagatori”. Come già accennato, hanno a disposizione diversi sistemi di calcolo e cioè:

  • il metodo storico, in base al quale l’acconto da versare è pari all’88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno scorso (2016)
  • il metodo previsionale, in forza del quale l’importo dell’acconto è commisurato, sempre per una percentuale pari all’88%, alle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso (2017)
  • metodo analitico, con acconto pari al 100% dell’Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre 2017.

Il versamento
Entro il 27 dicembre 2017, gli “obbligati” dovranno versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” a disposizione con Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite un intermediario abilitato.
Sulla delega di pagamento dovranno specificare i codici tributo “6013”, per l’acconto Iva mensile e “6035” per gli altri versamenti di acconto Iva.
 
Si ribadisce che se l’importo non supera i 103,29 euro non deve essere eseguito alcun versamento.
 

Sonia Angeli

pubblicato Venerdì 22 Dicembre 2017

Acconti di fine anno: è tempo di Iva.27 dicembre, l’anticipo per il 2017

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte

L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso

Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.

Attualità 17 Ottobre 2025

Diteci la vostra opinione: al via il sondaggio sul call center

Da lunedì 20 ottobre gli utenti che hanno espresso il loro consenso potranno essere ricontattati per rispondere a un questionario in forma anonima sul livello di gradimento del servizio telefonico Prende il via, lunedì 20 ottobre, un’indagine di gradimento che valuterà il livello di soddisfazione dei contribuenti sul servizio del Call center dell’Agenzia.

Attualità 16 Ottobre 2025

Ristrutturazioni edilizie, online la guida dell’Agenzia

La pubblicazione, al passo con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, fornisce istruzioni pratiche per rinnovare la casa beneficiando degli sconti fiscali disponibili Un manuale pratico e di facile consultazione, pensato per offrire al cittadino un quadro chiaro e completo di tutti i bonus fiscali disponibili in caso di lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomìni.

torna all'inizio del contenuto