Normativa e prassi

12 Dicembre 2017

Riversamento acconto Iva:stabilite scadenze e modalità

Normativa e prassi

Riversamento acconto Iva:
stabilite scadenze e modalità

Entro le 14,50 del 29 dicembre 2017 devono essere trasferite alla Banca d’Italia le somme in precedenza affluite a banche, uffici postali, agenti della riscossione e istituti convenzionati

Riversamento acconto Iva:|stabilite scadenze e modalità
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 12 dicembre 2017, ha fissato i tempi e le modalità che banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione e istituti di pagamento devono seguire per il riversamento all’Erario dell’acconto Iva nel mese di dicembre.
 
L’acconto Iva e il riversamento
I soggetti passivi Iva sono tenuti, entro il 27 dicembre di ciascun anno, al pagamento dell’Iva dovuta a titolo di acconto (cfr articolo 6, comma 2, legge 405/1990). Il versamento è eseguito mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali, agli agenti della riscossione e, dal 2014, anche agli istituti di pagamento convenzionati con l’Agenzia.
Questi “intermediari” sono a loro volta tenuti al riversamento all’Erario delle somme ricevute dai contribuenti; riversamento che deve avvenire non oltre il 31 dicembre (che quest’anno, però, cade di domenica).
 
Tempi e modalità per il riversamento
Il provvedimento in esame, quindi, stabilisce i tempi e le modalità per effettuare il riversamento nel corso del mese di dicembre di quest’anno.

Ecco una sintesi delle scadenze:

  • le somme versate alle banche, agli uffici postali e agli agenti della riscossione nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2017 devono essere riversate in Banca d’Italia – sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2017
  • banche, Poste italiane SpA. e agenti della riscossione trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle somme versate nella giornata del 21dicembre 2017 entro il 2 gennaio 2018, nella giornata del 22 dicembre 2017 entro il 3 gennaio 2018 e nella giornata del 27 dicembre 2017 entro il 4 gennaio 2018
  • banche, Poste italiane SpA. e agenti della riscossione possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre (in questo caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2017)
  • nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2017 le banche non applicano le disposizioni relative all’anticipato riversamento
  • le somme versate nei giorni 22 e 27 dicembre 2017 agli istituti di pagamento (diversi dalle banche, iscritti nell’apposito albo e convenzionati con l’Agenzia delle entrate) devono essere riversate in Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2017

Si ricorda che le somme devono essere riversate in Banca d’Italia con distinti bonifici.
 
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che la Banca d’Italia riversi alla regione Sicilia (prelevandola dalla più volte ricordata “contabilità speciale”) entro  il 29 dicembre 2017, una somma quale stima del gettito dell’acconto Iva spettante alla stessa regione, salvo successivo conguaglio. Si precisa, tuttavia, che sono esclusi gli importi affluiti il 29 dicembre 2017 sulla stessa contabilità speciale, versati tramite il modello “F24 enti pubblici”, perché non si tratta di acconti Iva.

pubblicato Martedì 12 Dicembre 2017

Riversamento acconto Iva:stabilite scadenze e modalità

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto