Stefano Pomes
13 Novembre 2017
Controllo automatizzato: il ruoloblocca lo sconto sulla sanzione
Giurisprudenza
Controllo automatizzato: il ruolo
blocca lo sconto sulla sanzione
Il contribuente non può beneficiare della riduzione anche nell’ipotesi in cui il versamento della sola imposta sia antecedente alla notifica della comunicazione di irregolarità
In tema di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), se l’attestazione dell’avvenuto pagamento è effettuata dal contribuente oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità, l’iscrizione a ruolo dell’imposta e la conseguente notifica della cartella esattoriale escludono l’applicabilità della riduzione della sanzione a un terzo e, quindi, nella misura del 10% della somma non versata o versata in ritardo.
Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25287 del 25 ottobre 2017.
La vicenda processuale
Il 25 maggio 2009, l’Agenzia delle entrate, a seguito del controllo automatizzato (ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973) sulla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2005, inviava alla società ricorrente comunicazione d’irregolarità (avviso bonario) con cui veniva contestato il versamento tardivo di imposta a titolo Irap e Ires. La comunicazione in discorso conteneva l’indicazione delle somme da versare nel termine di trenta giorni con conseguente riduzione a un terzo della sanzione a norma dell’articolo 2 Dlgs 462/1997.
Il 2 luglio dello stesso anno, a trentotto giorni dalla ricezione dell’avviso, la società comunicava all’ufficio l’avvenuto pagamento della sola imposta, senza ravvedimento operoso, nei giorni 30 maggio 2008 e 26 febbraio 2009.
Il 22 ottobre, il concessionario per la riscossione, ricevuti i ruoli, notificava alla società la cartella esattoriale per imposte non versate, interessi sulle imposte versate in ritardo, sanzioni e aggi di riscossione.
Il 3 novembre 2009, la società chiedeva lo sgravio della cartella, documentando il tardivo versamento delle imposte nella stessa indicate.
L’Agenzia delle entrate, preso atto del tardivo versamento, disponeva lo sgravio delle imposte a ruolo, riduceva gli interessi confermando, tuttavia, la sanzione nella misura del 30 per cento.
Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva ritenendo che la sanzione irrogata dovesse essere applicata nella misura ridotta di un terzo, e cioè al 10 per cento.
Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in sede d’appello. La Commissione tributaria regionale respingeva il ricorso dell’ufficio, ritenendo che i versamenti delle imposte oggetto della cartella, seppur tardivi, erano comunque precedenti alla notifica dell’avviso bonario e che, quindi, l’adempimento spontaneo costituiva “elemento prevalente rispetto allo spirare del termine di 30 giorni per il versamento della sanzione ridotta unitamente alle imposte non versate, che invece già erano state versate”.
La pronuncia
Ribaltando il verdetto di merito, con la sentenza in commento la Cassazione ha evidenziato che, se la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del contribuente è effettuata tardivamente, l’iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta e la conseguente notifica della cartella esattoriale escludono l’applicabilità della riduzione della sanzione a un terzo di quanto stabilito in linea ordinaria, e quindi nella misura del 10% della somma non versata o versata in ritardo.
La Corte, valorizzando il dettato di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, ha ricordato come “l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.
Pertanto, alla luce del disposto richiamato, solo la mancata iscrizione a ruolo delle imposte costituisce presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo, ossia al 10% dell’importo tardivamente versato.
Ne consegue che, quando vi è stata iscrizione a ruolo dell’imposta e detta iscrizione ha fatto seguito all’omesso pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della prescritta comunicazione, il contribuente non può beneficiare della riduzione della sanzione nella misura indicata dall’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del Dlgs 462/1997, neanche nell’ipotesi in cui il versamento della sola imposta sia antecedente alla notifica della comunicazione di irregolarità.
Si segnala come la limitata applicabilità della riduzione della sanzione a un terzo, era già stata oggetto di altra recente pronuncia resa della suprema Corte: sentenza n. 12023/2015.
In detta occasione, la Cassazione aveva rilevato come, per poter operare la riduzione delle sanzioni a un terzo del dovuto, la norma richiede che:
a. “ci si trovi al cospetto di controllo automatizzato di dichiarazione;
b. sussistano i presupposti per la comunicazione d’irregolarità;
c. vi sia un pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle somme che risultino dovute”.
In tale occasione, la Corte aveva precisato come, se il versamento di quanto dovuto è tardivo, l’amministrazione non ha l’obbligo di inviare alcuna comunicazione di irregolarità al contribuente. In tale evenienza, come nel caso concreto, non sussistono i presupposti per ottenere la riduzione delle sanzioni.
pubblicato Martedì 14 Novembre 2017
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