Normativa e prassi

21 Giugno 2017

Credito per gli enti previdenziali:attribuzione piena anche nel 2017

Normativa e prassi

Credito per gli enti previdenziali:
attribuzione piena anche nel 2017

I soggetti che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine hanno diritto all’intero ammontare del contributo richiesto con l’istanza presentata entro il mese di aprile

immagine di pila in carica che ha raggiunto il 100 per 100
Il credito d’imposta attribuito agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine spetta nella misura del 100% dell’importo richiesto, in relazione alle domande validamente presentate nel 2017.
Così stabilisce il provvedimento 21 giugno 2017.

Il bonus è fruibile in compensazione, a partire da domani (primo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento), tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione viene scartata.

Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (commi da 91 a 94), è stato disciplinato dal decreto Mef del 19 giugno 2015 e dal provvedimento 28 settembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, tra l’altro, le modalità di presentazione delle istanze, da inviare tra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno (vedi “Enti previdenziali e fondi pensione: il modello per richiedere il bonus“).
La stessa Agenzia, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, rende noto, tramite provvedimento, la percentuale di credito spettante a ciascun soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare del bonus complessivamente richiesto.

Per l’utilizzo in compensazione del credito, nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”), va indicato il codice “6867“, istituito con la risoluzione 48/2016.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di attribuzione del credito.

pubblicato Mercoledì 21 Giugno 2017

Credito per gli enti previdenziali:attribuzione piena anche nel 2017

Ultimi articoli

Analisi e commenti 25 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa

Detrazione Irpef del 19% per i costi sostenuti in favore di persone con disturbi specifici dell’apprendimento.

Normativa e prassi 24 Agosto 2026

Sulla pensione esente in Germania niente Irpef, neanche in Italia

La quota della prestazione certificata dall’ufficio fiscale competente tedesco resta fuori, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, dalla base imponibile nel nostro Paese La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania.

Analisi e commenti 24 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie

Per non perdere lo sconto fiscale è fondamentale conservare ricevute, attestazioni dell’ateneo e prove dei pagamenti tracciabili, documenti essenziali in caso di controlli fiscali All’interno delle agevolazioni sulle spese di istruzione, le spese universitarie hanno una voce specifica.

Analisi e commenti 21 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (11) le spese che riguardano la scuola

Agevolati con una detrazione i costi per la frequenza, dall’infanzia fino alla secondaria superiore, compresi mensa, gite e molto altro.

torna all'inizio del contenuto