21 Giugno 2017
Credito per gli enti previdenziali:attribuzione piena anche nel 2017
Normativa e prassi
Credito per gli enti previdenziali:
attribuzione piena anche nel 2017
I soggetti che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine hanno diritto all’intero ammontare del contributo richiesto con l’istanza presentata entro il mese di aprile
Così stabilisce il provvedimento 21 giugno 2017.
Il bonus è fruibile in compensazione, a partire da domani (primo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento), tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione viene scartata.
Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (commi da 91 a 94), è stato disciplinato dal decreto Mef del 19 giugno 2015 e dal provvedimento 28 settembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, tra l’altro, le modalità di presentazione delle istanze, da inviare tra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno (vedi “Enti previdenziali e fondi pensione: il modello per richiedere il bonus“).
La stessa Agenzia, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, rende noto, tramite provvedimento, la percentuale di credito spettante a ciascun soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare del bonus complessivamente richiesto.
Per l’utilizzo in compensazione del credito, nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”), va indicato il codice “6867“, istituito con la risoluzione 48/2016.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di attribuzione del credito.
pubblicato Mercoledì 21 Giugno 2017
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