24 Giugno 2026
Detassazione incrementi retributivi: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia
Precisazioni circa il perimetro applicativo delle imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2026 sugli incrementi contrattuali e indennità per lavoro notturno, festivo e per turni
Con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026, attraverso lo schema della domanda-risposta, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle novità apportate dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026), in materia di detassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
La circolare fa seguito alle prime indicazioni operative fornite dalla circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 (vedi “Detassazione aumenti retributivi, indicazioni pratiche dall’Agenzia”) con cui era stato precisato il perimetro delle predette agevolazioni.
Il comma 7 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5 per cento.
Anzitutto, è stato specificato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad esempio indennità di cassa o indennità variabili), in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.
Nel caso in cui gli incrementi retributivi previsti da Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) sottoscritti nel triennio 2024-2026 siano riconosciuti anche per periodi antecedenti alla sottoscrizione (ad esempio con decorrenza economica dall’anno 2023), l’imposta in questione si applica anche a tali somme, ferma restando l’esclusione degli importi erogati “una tantum”.
Inoltre, laddove gli aumenti previsti dal rinnovo del Ccnl assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi, l’Agenzia precisa che, anche se tali importi sono riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei suddetti istituti.
È stato poi evidenziato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie e di festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre.
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti anche sul perimetro applicativo dei commi 10 e 11 della legge di bilancio 2026, con cui è stata introdotta, per l’anno 2026, un’imposta sostitutiva del 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’imposta del 15% si applica anche alla maggiorazione prevista dai Ccnl per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente, all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, nonché all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117 del Ccnl Credito.
In caso di part-time verticale l’agevolazione si applica solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti, mentre non trova applicazione nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo o dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Per quanto riguarda le indennità di reperibilità, previste dai Contratti collettivi nazionali in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che viene remunerata una condizione di disponibilità del lavoratore, che accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.
Infine, la circolare specifica che entrambe le imposte sostitutive, del 5 e del 15 per cento, non si applicano nel caso in cui non vi sia un Ccnl applicato dal datore di lavoro, mentre trovano piena applicazione nei confronti dei lavoratori che fruiscono del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia. In tali ipotesi, quindi, gli incrementi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.
Fonte: FiscoOggi
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