Attualità

30 Marzo 2026

Via libera al decreto fiscale, ecco le principali misure

Pubblicato nella Gazzetta del 27 marzo il provvedimento recante disposizioni urgenti su fisco ed economia. Contiene, tra le altre, novità in materia di Iva, regime impatriati, Pex, investimenti e imposta di bollo

Approdato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 72 del 27 marzo) il decreto legge n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo.

Gli ambiti di intervento riguardano più fronti: dal regime Iva delle operazioni permutative, al credito d’imposta per gli investimenti tecnologici, fino al ripristino del regime di partecipation exemption e alle esenzioni sugli interessi obbligazionari e sulle ritenute agli sportivi dilettanti.

Di seguito una ricognizione delle principali aree di intervento, con focus sugli aspetti fiscali.

Iva sulle operazioni permutative
Il decreto sposta la decorrenza del nuovo regime Iva per le permute: le regole introdotte dalla legge n. 199/2025 sull’articolo 13, del Dpr n. 633/1972 si applicano alle operazioni eseguite in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026; sono fatti salvi i comportamenti pregressi e non si procede a rimborsi o rettifiche dell’imposta già liquidata (articolo 1 Dl n. 38/2026).

In virtù della modifica apportata al comma 2, lettera d) dell’articolo 13 del Dpr Iva, la base imponibile delle permute (cioè, ai sensi dell’articolo 1552 del codice civile, i contratti che hanno per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti) è determinata dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla specifica operazione (costi diretti, indiretti e accessori, documentati con criteri oggettivi e costanti). In precedenza, si applicava il criterio del valore normale.

Regime per lavoratori impatriati
L’articolo 2 aggiorna il coordinamento delle norme relative al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Il comma 154 della legge n. 232/2016 viene integrato con il rinvio all’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, chiarendo che il regime fiscale dei neo-residenti disciplinato dall’articolo 24 bis del Tuir non è cumulabile né con il nuovo regime degli impatriati disciplinato dal Dlgs 209/2023, né con il preesistente regime previsto dal Dlgs n. 147/2015.

Avviamento negativo
Per le compravendite di azienda o di ramo di azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e del mantenimento degli assetti occupazionali, la differenza negativa tra il corrispettivo pattuito e il valore dei beni aziendali concorre al reddito ed al valore della produzione in quote costanti nell’esercizio dell’operazione e nei quattro successivi. L’articolo 3 del decreto, infatti, introduce il comma 5 ter nell’articolo 86 del Tuir rubricato “plusvalenze patrimoniali” e si applica ai soggetti Ias adopter che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Esenzione per i sistemi di garanzia dei depositanti
In considerazione del possibile aumento dei rendimenti dei titoli, l’articolo 4 del decreto stabilisce che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti, previsti dalla normativa sul Testo unico bancario, non sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista per i redditi di capitale. L’esenzione si applica dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2028.

Contributo sulle spedizioni extra Ue
Nel decreto fiscale trova spazio anche il rinvio dell’entrata in vigore del contributo sulle spedizioni di beni importati di modico valore, introdotto dalla legge di bilancio 2026 nell’ambito della disciplina sul cosiddetto contributo sulle micro‑spedizioni provenienti da Paesi extra‑Ue.

Si tratta del prelievo di 2 euro ai sensi del combinato disposto dei commi 126 e 127 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 dovuto per ciascun pacco con valore dichiarato inferiore a 150 euro.

L’articolo 5, dedicato al differimento dell’applicazione del contributo, stabilisce che il prelievo non si applicherà alle spedizioni effettuate prima del 1° luglio 2026, per consentire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di completare l’adeguamento dei propri sistemi informativi.

Ritenuta sulle provvigioni
L’articolo 6 interviene sulle nuove regole relative alla ritenuta sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. La disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2026 e inizialmente prevista in applicazione dal 1° marzo 2026, viene posticipata al 1° maggio 2026.

Iper-ammortamento
L’articolo 7, in relazione alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 (si veda: Legge di bilancio 2026 e imprese, premiati gli investimenti tecnologici), elimina il vincolo che subordinava il beneficio alla circostanza che i beni fossero prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Con l’abrogazione di questo requisito si amplia il perimetro delle spese agevolate. La nuova formulazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dall’origine geografica del bene.

Credito d’imposta per imprese con investimenti
L’articolo 8 racchiude la misura relativa al contributo destinato alle imprese che hanno partecipato alla procedura relativa agli investimenti riconducibili al percorso di innovazione e transizione tecnologica gestito dal Gse. Il credito d’imposta riconosciuto per il 2026 è pari al 35% dell’importo originariamente richiesto tramite le comunicazioni già presentate, ed è concesso entro il limite complessivo di 537 milioni di euro.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, e deve essere fruito entro il 31 dicembre 2026.

L’agevolazione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri segnala anche l’avvio di un tavolo di confronto con le categorie produttive, volto a valutare eventuali ulteriori risorse in sede di conversione del decreto.

Premi agli atleti dilettanti
Il provvedimento (articolo 9) fissa la soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi corrisposti agli atleti dilettanti nell’ambito di manifestazioni sportive.

La norma stabilisce che, dal giorno di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2026, le somme inferiori a 300 euro complessivi non sono soggette alla ritenuta prevista dal Dpr n. 600/1973. Se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Riscossione coattiva
Per specifici carichi affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione, la richiesta di riconsegna anticipata (quando sono trascorsi 24 mesi dalla presa in carico) deve essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo (articolo 10).

Dividendi e Pex
Il decreto fiscale all’articolo 11 ripristina il regime di esclusione dei dividendi e della partecipation exemption, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Per i soggetti Ires, gli utili percepiti tornano a essere esclusi da imposizione nella misura del 95%, mentre per i soggetti Irpef il concorso al reddito è fissato al 58,14%.

Contestualmente, viene riallineato anche il regime delle plusvalenze esenti Pex.

Imposta di bollo sui c/c
Con l’articolo 12 è modificato da 100 a 118 euro l’importo dell’imposta di bollo applicata agli estratti conto e ai rendiconti relativi ai conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche: quindi società, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti non individuali. L’incremento si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 28 marzo.

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