31 Marzo 2026
Gruppo Iva e consolidato Ires: la compensazione non è ammessa
L’eccedenza a credito maturata dal primo non può essere compensata con debiti e crediti maturati da un diverso soggetto, anche se è un partecipante al gruppo, compreso il “Rappresentante”
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità per un gruppo Iva di cedere al consolidato nazionale l’eccedenza a credito Iva maturata: poiché la soggettività fiscale è distinta, la compensazione tra crediti Iva del gruppo e debiti del consolidato non è consentita.
Il caso
Nel caso in esame il contribuente è rappresentante di un Gruppo Iva operante dal 2023. Nel 2025 il gruppo ha maturato un ingente credito mensile Iva dovuto in parte all’effettuazione di un importante investimento per la creazione di un nuovo impianto produttivo, in parte all’aumento di cessioni di beni a soggetti “esportatori abituali”. Secondo le previsioni relative alle attività del Gruppo, anche per l’anno di imposta 2026 si prospetta la maturazione di un credito Iva.
Con l’istanza di interpello il contribuente chiede se è possibile non solo richiedere il credito annuale Iva a rimborso, ma anche cederlo al consolidato fiscale. La risposta dell’Agenzia è negativa.
Il Gruppo Iva ritiene infatti di poter utilizzare il credito annuale Iva non soltanto tramite richiesta di rimborso, ma anche tramite la sua cessione al consolidato fiscale di cui al rigo VX6 della dichiarazione annuale Iva (oltre alla possibilità di riportare la somma in detrazione al successivo periodo, di cui al rigo VX5).
Il contribuente osserva infatti che le istruzioni al modello di dichiarazione annuale Iva riportano, in corrispondenza del rigo VX5 (Importo da riportare in detrazione o in compensazione), l’esplicita avvertenza del divieto di compensazione dell’articolo 4 comma 4 del dm del 6 aprile 2015, ma la stessa avvertenza non è riproposta per la compilazione del rigo VX6 (Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale e, inoltre, il Dm del 6 aprile 2018 prevede l’istituto della cessione del credito annuale Iva del Gruppo Iva nel caso di richiesta di rimborso, mentre non prevede alcun divieto esplicito alla cessione nell’ambito del consolidato fiscale.
Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
Nella risposta, l’Agenzia evidenzia che, secondo la legge n. 232/2016 applicativa della direttiva europea 2006/112/Ce, il regime del gruppo Iva è frutto della facoltà accordata agli Stati membri di considerare le persone stabilite nel territorio dello Stato membro come un unico soggetto passivo, purché queste, pur se giuridicamente indipendenti, siano strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.
Secondo le precisazioni offerte dalla circolare n. 19/2018, il Gruppo Iva si presenta come un autonomo soggetto di imposta, assegnatario di un numero di partita Iva e autonoma iscrizione al Vies, rispetto ai singoli soggetti Iva costituenti il Gruppo.
Ciò significa che il Gruppo ha una valenza fiscale autonoma rispetto ai singoli membri; esso, per il tramite del “rappresentante di gruppo”, è il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni Iva, fra cui rientrano gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili.
Ai fini del versamento dell’imposta a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti né è ammessa la compensazione fra il credito di imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo e i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei singoli membri (articolo 4, commi 3 e 4 del Dm 6 aprile 2018).
In altri termini la legge, perché vi sia compensazione, richiede un’identità soggettiva, ossia la medesima soggettività giuridica e fiscale del soggetto creditore e debitore, come confermato anche dalla risoluzione n. 140/2017.
L’Agenzia ha, pertanto, concluso che, essendo il Gruppo Iva un soggetto passivo autonomo, la compensazione non opera rispetto a debiti e crediti maturati in capo a un soggetto diverso, quali sono i singoli partecipanti al Gruppo.
Il parere reso dall’Agenzia è dunque negativo: il credito Iva del Gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso, se sussistono i presupposti richiesti dall’articolo 30 del decreto Iva, oppure ceduto a terzi (compresi i singoli partecipanti), nel rispetto degli articoli 1260 ss. del codice civile relativi alla cessione del credito.
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