3 Marzo 2026
I crediti Irap degli enti pubblici si compensano in dichiarazione
La mancanza di un codice tributo da indicare nell’F24Ep non è una dimenticanza, ma la conferma del fatto che la compensazione non deve avvenire tramite tale modello
L’Irap degli enti pubblici segue un regime particolare sia nella determinazione che nell’utilizzo dei crediti. La compensazione verticale non passa tramite F24Ep e non richiede codici tributo dedicati, ma si perfeziona all’interno della dichiarazione, che diventa il luogo esclusivo di gestione del credito. È quanto precisa l’Agenzia con la risposta n. 62 del 3 marzo 2026.
Il caso analizzato riguarda un ente pubblico che determina l’Irap in base alle regole previste dall’articolo 10-bis del Dlgs n. 445/1997 e che, in sede di presentazione della dichiarazione Irap 2024 relativa al periodo d’imposta 2023, ha evidenziato un credito di oltre sei milioni di euro regolarmente indicato nel quadro IR32 e munito del visto di conformità. L’elemento di incertezza nasce dall’assenza, nel modello F24Ep, di un codice tributo dedicato alla compensazione del credito Irap degli enti pubblici e dall’impossibilità, segnalata dal Collegio sindacale, di utilizzare un modello F24 a saldo zero come previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera a), del Dl n. 66/2014.
L’Agenzia delle entrate risolve la questione richiamando, innanzitutto, i chiarimenti forniti con la circolare n. 16/2024, dove ha sottolineato che, dal 1° luglio 2024, qualsiasi versamento che preveda una compensazione – anche parziale – deve transitare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, superando il precedente regime che circoscriveva l’obbligo ai modelli F24 a saldo zero. Nella stessa circolare ha inoltre affermato che tale obbligo si estende anche alle compensazioni cosiddette verticali, ossia quelle operate all’interno dello stesso tributo, nel caso in cui esse vengano esposte nel modello F24.
Nel caso degli enti pubblici assoggettati alla disciplina dell’articolo 10‑bis, tuttavia, la questione presenta una caratteristica particolare, che cambia completamente la prospettiva. L’Agenzia chiarisce infatti che, per questa tipologia di contribuenti, il credito Irap può essere utilizzato esclusivamente per compensare debiti della stessa natura e riferiti alla medesima attività istituzionale, ma soprattutto che tale compensazione non deve essere esposta nel modello F24. La mancanza di un codice tributo dedicato all’utilizzo del credito Irap nel modello F24EP non è una dimenticanza, ma la conferma del fatto che la compensazione non deve avvenire tramite tale modello.
Detto ciò, l’Agenzia condivide integralmente la soluzione proposta dall’ente, riconoscendo che l’unico percorso corretto per utilizzare il credito Irap degli enti pubblici è la compensazione cosiddetta interna, cioè operata direttamente all’interno della dichiarazione Irap del periodo d’imposta successivo. Le istruzioni alla compilazione del modello Irap 2025, richiamate nella risposta, ribadiscono infatti che il recupero del credito a fronte del debito Irap avviene unicamente attraverso la struttura del modello dichiarativo e non mediante il sistema dei versamenti tramite F24Ep.
In conclusione, l’Irap degli enti pubblici segue un regime peculiare sia nella determinazione sia nell’utilizzo dei crediti. La compensazione verticale non passa tramite F24Ep e non richiede codici tributo dedicati, ma si perfeziona all’interno della dichiarazione.
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