Normativa e prassi

16 Gennaio 2026

Bonus lavoratori dipendenti, chiarimenti sui giorni non retribuiti

Il reddito annuale teorico, dal quale ricavare la percentuale di agevolazione applicabile, si ottiene utilizzando la formula indicata nella circolare n. 4/2025

Per determinare l’importo spettante ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, occorre individuare la percentuale da applicare al reddito di lavoro dipendente. Tale percentuale si determina “rapportando il reddito percepito all’intero anno”, così da ottenere il “reddito annuale teorico”. Per il calcolo della retribuzione teorica annuale, i giorni di lavoro dipendente da considerare devono essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.

Lo spiega in maniera dettagliata l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7 del 16 gennaio 2026 fornita a un’Azienda sanitaria locale, che ha chiesto come individuare correttamente i “giorni di lavoro dipendente” da utilizzare per il calcolo del reddito annuale teorico previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, del Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), quando il dipendente risulta formalmente in forza, ma non percepisce retribuzione per alcune o per tutte le giornate dell’anno.

In particolare, chiede:

  • nel caso di assenza parziale, se i giorni da considerare debbano essere solo quelli effettivamente retribuiti, escludendo aspettative, permessi non retribuiti, sospensioni senza emolumenti e altre assenze prive di maturazione del reddito
  • nel caso di assenza totale, se il bonus spetti comunque quando vengono erogati arretrati o compensi accessori non collegati alla presenza in servizio.

L’Asl propone di applicare lo stesso criterio previsto per le detrazioni dell’articolo 13 del Tuir e ritiene che, in assenza totale di giorni retribuiti, l’agevolazione non sia applicabile.

L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, ricorda che le disposizioni richiamate dall’Asl, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20mila euro, riconoscono ai titolari, a eccezione dei pensionati, un contributo esente, calcolato con percentuali diverse in base all’importo del reddito.

Nel dettaglio, il bonus destinato ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, si determina applicando al reddito una percentuale pari al:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
  • 5,3% se lo stesso reddito è superiore a 8.500 ma non a 15mila euro
  • 4,8% se è superiore a 15mila (comma 4).

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno (comma 5), cioè trasformato in un reddito annuale teorico.

Per ottenere il reddito annuale teorico, si deve utilizzare la formula indicata nella circolare n. 4/2025:
reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito/giorni di lavoro dipendente×365.
Su questo reddito teorico si individua la percentuale applicabile, che viene poi applicata al reddito effettivamente percepito nell’anno per determinare l’importo del contributo spettante.

Il punto centrale del chiarimento riguarda la nozione di “giorni di lavoro dipendente”. L’Agenzia, a tal proposito, richiama la circolare 4/2022, relativa alle detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del Tuir, per cui i giorni da considerare sono quelli compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni, cioè i giorni in cui matura il reddito di lavoro dipendente. In questo conteggio:

  • si includono comunque festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi compresi nel rapporto, purché collegati a periodi retribuiti
  • si escludono i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio aspettative senza assegni, permessi non retribuiti, sospensioni senza corresponsione di emolumenti).

L’Agenzia estende espressamente questo criterio anche al calcolo della retribuzione teorica annuale: i “giorni di lavoro dipendente” da utilizzare nella formula devono essere solo quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione (diretta o differita). Ne consegue che, nel primo caso prospettato dall’Asl (assenza parziale), ai fini della determinazione dei giorni di lavoro dipendente non si devono considerare i giorni in cui il dipendente non ha percepito alcuna retribuzione; la posizione dell’Asl, che proponeva di allinearsi al criterio delle detrazioni ex articolo 13 del Tuir, viene quindi sostanzialmente confermata.

Con riferimento al secondo caso (assenza totale di giorni lavorati nell’anno), l’Agenzia esamina l’ipotesi in cui, pur non essendoci alcun giorno retribuito nel 2025, vengano corrisposte somme assoggettate a tassazione ordinaria (ad esempio, arretrati contrattuali o competenze accessorie) che non si riferiscono all’anno 2025. Anche in tale situazione, l’Agenzia ritiene che non debbano essere riconosciute le somme di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025. La ragione è duplice: da un lato, manca qualsiasi giorno di lavoro dipendente retribuito nell’anno su cui costruire il reddito annuale teorico, dall’altro, le somme corrisposte non sono redditi riferibili all’anno agevolato, ma a periodi precedenti.

In sintesi, la risposta dell’Agenzia stabilisce due principi operativi chiari:

  1. ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni di lavoro dipendente sono solo quelli retribuiti (con esclusione di tutte le assenze non retribuite)
  2. in assenza totale di giorni retribuiti nell’anno di imposta, anche se vengono erogati arretrati o somme non collegate alla presenza in servizio, il contributo ex commi 4 e 5 non spetta.
Bonus lavoratori dipendenti, chiarimenti sui giorni non retribuiti

Ultimi articoli

Normativa e prassi 16 Ottobre 2026

Economia circolare, arriva il codice per il bonus sugli imballaggi green

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Con la risoluzione n.

Normativa e prassi 16 Ottobre 2026

Per il nuovo iper-ammortamento è scattato l’adempimento conclusivo

Da ieri, le imprese che hanno effettuato gli investimenti agevolati possono trasmettere le informazioni relative al completamento degli stessi per usufruire dei previsti benefici fiscali Si completa il percorso di accesso agli iper-ammortamenti previsti dall’articolo 1, comma 427, della legge n.

Attualità 16 Ottobre 2026

Catasto e registri immobiliari, a Ragusa un workshop internazionale

Si è tenuto questa settimana un incontro a più giornate promosso dall’International federation of surveyors, che ha riunito amministrazioni, professionisti e mondo della ricerca Dal 13 al 16 ottobre 2026, Ragusa ha ospitato il workshop e la conferenza scientifica internazionale promossi dalla Commission 9 della Fig (International Federation of Surveyors), insieme a università, istituzioni accademiche e organizzazioni professionali europee.

Normativa e prassi 16 Ottobre 2026

Ok al regime dei pensionati esteri per l’erede che si trasferisce in Italia

Ai fini del trattamento Irpef agevolativo, ciò che realmente conta non è il cambiamento del beneficiario, ma la funzione previdenziale del rapporto da cui le somme traggono origine La cittadina italiana residente all’estero che percepisce un trattamento pensionistico statunitense Individual retirement account (Ira) ereditato dal padre, residente negli Stati Uniti d’America, può accedere al regime fiscale agevolato opzionale previsto dall’articolo 24-ter del Tuir in caso di trasferimento della residenza in Italia.

torna all'inizio del contenuto