16 Gennaio 2026
Acquisto crediti da Superbonus: agio tassabile ma solo dal 2024
La riforma che ha cambiato i criteri di determinazione dell’imponibile del reddito di lavoro autonomo non ha effetti per i bonus edilizi acquistati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina
Il differenziale positivo derivante dall’acquisto di bonus edilizi costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile per Irpef e Irap a partire dal 2024, cioè dall’entrata in vigore della riforma che ha modificato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo introducendo il principio di onnicomprensività. I crediti acquistati negli anni precedenti restano invece esclusi da qualsiasi tassazione, anche se utilizzati successivamente. A precisarlo è la risposta n. 6 del 16 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate.
Il chiarimento è richiesto da un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che ha acquistato, da terzi, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta originati dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale. I crediti, che non derivano dunque dall’attività professionale degli iscritti, sono stati utilizzati per compensare imposte secondo le regole della normativa vigente.
L’associazione chiede se, alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore nel 2024, il differenziale positivo (agio) scaturito dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto sia imponibile ai fini Irpef — per trasparenza ai singoli associati — e Irap. E, in caso affermativo, se tale imponibilità valga anche per crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. Secondo l’associazione, l’agio non rientra nel reddito imponibile neppure dopo la riforma del 2024, perché non connesso all’attività professionale, e ritiene che, in ogni caso, la tassazione non debba essere applicata ai crediti acquistati prima del 2024.
L’analisi dell’Amministrazione finanziaria porta a conclusioni diverse: il differenziale, dal 2024, costituisce reddito imponibile. A fare da spartiacque è la riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2024, che ha di fatto riscritto l’articolo 54 del Tuir per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, è stato introdotto il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. In sintesi, rientrano nel reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica e professionale, così come tutte le spese sostenute, compreso l’acquisto dei bonus in questione. Si tratta di un criterio molto più ampio rispetto al passato, che consente di includere nel reddito anche componenti che non derivano direttamente dalla prestazione professionale ma che sono comunque collegate alla gestione economica dell’attività.
La risposta fa il punto sull’evoluzione normativa che ha modificato la rilevanza fiscale dell’agio derivante dall’acquisto di bonus edilizi. L’agio ante-riforma, in sintesi, non costituiva imponibile mentre, dal 2024, concorre alla formazione del reddito tassabile ai sensi del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. Per quanto riguarda l’imputazione temporale, l’Agenzia ritiene che, in base al principio di cassa che regola la determinazione di tale reddito, il costo per l’acquisto del credito assuma rilevanza ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale del credito rilevi al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.
I criteri sopra descritti — già trattati all’interno della risposta n. 472/2023 — sono applicabili anche al caso concreto esposto nell’interpello in esame. L’Agenzia ritiene dunque che, alla luce della riforma, i costi sostenuti dall’associazione per acquistare i bonus edilizi rappresentino, dal 2024, spese connesse all’attività svolta e rilevino nell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti (criterio di cassa). Il valore nominale del credito utilizzato in compensazione, invece, rileva nell’anno in cui la somma viene effettivamente utilizzata.
Più nel dettaglio, ai fini Irpef, la spesa sostenuta dalla richiedente nel 2024 e nel 2025 per l’acquisto dei crediti d’imposta rileva per la determinazione del reddito prodotto in tali periodi d’imposta, mentre il valore nominale varrà nelle annualità successive in cui la somma sarà utilizzata in compensazione, in base alle singole rate utilizzate per il pagamento delle imposte.
Lo stesso meccanismo è applicabile ai fini Irap, poiché per le associazioni professionali la base imponibile Irap segue quella del reddito di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l’Agenzia chiarisce che i crediti acquistati fino al 2023 non generano alcun reddito imponibile, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. L’agio maturato su questi crediti rimane quindi non tassabile, sia ai fini Irpef sia ai fini Irap.
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