4 Dicembre 2025
Rimborso del taxi al dipendente imponibile con pagamento non tracciato
Nel caso in esame, il pagamento è avvenuto in contanti e dunque sarà soggetto ad imposizione fiscale, con ritenuta dell’aliquota Irpef marginale da parte del ministero datore di lavoro
Il rimborso delle spese per l’utilizzo del taxi in Italia sostenute in contanti da parte del lavoratore è soggetto a tassazione come reddito di lavoro dipendente. È in sintesi quanto chiarisce la risposta n. 302 del 4 dicembre dell’Agenzia delle entrate con la quale mette in risalto che per il rimborso delle spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti la non imponibilità Irpef è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili quali bonifico o carta.
Se invece il pagamento è in contanti, il rimborso diventa imponibile.
Il chiarimento è rivolto a un ministero che deve rimborsare ad una propria dipendente le spese sostenute per spostamenti in taxi, effettuati durante tre missioni di servizio, sia in Italia che all’estero. La particolarità del caso è che, per le corse in Italia, il pagamento è avvenuto in contanti. Da qui nasce il dubbio sul corretto trattamento fiscale del rimborso.
Il Ministero ha chiesto se rimborsi delle spese sostenute dal dipendente nel territorio dello Stato (ad esempio, per missioni o viaggi di lavoro) concorrano a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).
L’Amministrazione ricorda, innanzitutto, che il comma 1 del citato articolo 51 del Tuir stabilisce che costituiscono reddito di lavoratore dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto ”principio di onnicomprensività”), compresi i rimborsi spese, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo.
Il successivo comma 5 disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro.
In particolare, l’Agenzia ricorda che in base alla norma l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.
Se invece il pagamento delle spese avviene in contanti, anche per trasferte dentro il territorio nazionale, il rimborso di queste somme concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che le amministrazioni pubbliche devono applicare una ritenuta d’acconto sul reddito da lavoro dipendente al momento del pagamento, che deve essere calcolata in base all’aliquota fiscale corrispondente al reddito del dipendente (articolo 29, comma 1, del Dpr n. 600/1973).
Riguardo al caso concreto, si fa riferimento all’uso del taxi per una trasferta dentro il territorio nazionale, con pagamento in contante. Secondo la normativa, poiché il pagamento è stato effettuato in contante, il rimborso della spesa concorrerà a formare il reddito da lavoro dipendente, e sarà soggetto ad imposizione fiscale, applicando l’aliquota Irpef marginale, ossia quella più elevata che si applica al reddito del dipendente.
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