13 Ottobre 2025
Due nuovi casi sul regime impatriati, i chiarimenti operativi dell’Agenzia
Le domande riguardano i requisiti di accesso in presenza di una collaborazione universitaria svolta in parallelo e l’applicazione della preclusione per i dipendenti delle istituzioni Ue
L’Agenzia delle entrate, con due risposte pubblicate oggi nell’apposita sezione del sito, chiarisce i dubbi sull’applicazione del nuovo regime per i lavoratori impatriati. Il primo caso riguarda un cittadino che al rientro in Italia lavorerà presso una nuova società ma vuole mantenere la precedente collaborazione svolta con l’università italiana (risposta n. 263/2025). Nel secondo caso, invece, un ex dipendente della Bei (Banca europea di investimenti) poi impiegato presso la Bers (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) chiede se al rientro in Italia potrà fruire del regime agevolato o se opera la preclusione prevista per gli “agenti Ue” dall’articolo 13 del protocollo (n. 7) sui Privilegi e sulle immunità dell’unione europea (risposta n. 264/2025).
Il contenuto della risposta n. 263
Il primo quesito riguarda un cittadino italiano che dal 2023 si è trasferito all’estero come dipendente di una società ma ha continuato a collaborare da remoto con un’università italiana, e nel 2026 vuole trasferire la propria residenza fiscale in Italia, per lavorare presso una nuova società potrà fruire del nuovo regime impatriati, a nulla rilevando la circostanza che ha intenzione di proseguire la collaborazione con l’ateneo.
L’istante fa sapere che sussistono tutti i requisiti previsti dalla norma e cioè nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento non è stato residente in Italia, rimarrà nel nostro Paese per almeno quattro anni con attività lavorativa svolta in prevalenza nel territorio italiano e la società per cui svolgerà la futura attività in Italia non coincide con quella per cui ha lavorato all’estero.
Nella risposta n. 263/2025, l’Agenzia ripercorre le disposizioni sul nuovo regime impatriati, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) e i relativi benefici fiscali. Nel dettaglio i redditi del lavoratore rientrato nel territorio dello stato concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 50%, entro il tetto di 600mila euro, in presenza di determinate condizioni.
Il lavoratore deve risiedere in Italia per almeno quattro periodi d’imposta e non deve essere stato fiscalmente in Italia nei tre periodi precedenti il trasferimento. Nel caso in cui il cittadino impatriato lavori per lo stesso datore di lavoro estero è previsto un aumento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che slitta da tre a sei o sette anni, a seconda che il soggetto non abbia mai lavorato per la società a cui sarà destinato in Italia o se, invece, prima del trasferimento all’estero era già impiegato presso tale società. Inoltre, l’attività lavorativa deve essere svolta per la maggior parte in Italia e il lavoro deve essere di elevata qualificazione.
L’Agenzia fa presente che con il “nuovo regime”, i benefici si applicano anche nel caso di continuità con una precedente posizione lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, rilevando tale circostanza solo per il requisito minimo di permanenza all’estero, che diventa più lungo.
Di conseguenza nel caso in esame il cittadino, residente all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento, potrà fruire del regime impatriati con esclusivo riferimento al reddito prodotto con il nuovo impiego, non sussistendo alcuna preclusione per il fatto continuerà a collaborate con l’ateneo taliano. Il reddito corrisposto dall’università, invece, non potrà beneficiare dell’agevolazione trattandosi di un’attività svolta per lo stesso datore di lavoro.
Il focus della risposta n. 264
Il secondo quesito arriva da un cittadino italiano che ha lavorato da gennaio 2021 a ottobre 2022 nel Lussemburgo alla Bei (Banca europea per gli investimenti) e dal 2023 al 2025 a Londra presso la Bers (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) chiede, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa sugli impatriati, se può usufruire del regime agevolativo considerando che a ottobre 2025 si trasferirà in Italia per fini lavorativi. L’Agenzia con la risposta n. 264/2025 chiarisce che il lavoratore potrà fruire del regime di favore non dovendosi applicare al suo caso la preclusione prevista per i funzionari europei.
Il dubbio era fondato sul fatto che ai funzionari e agenti dell’unione europea si applica il citato Protocollo n. 7 sui Privilegi e sulle immunità dell’unione europea, per cui sono considerati “ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell’iscrizione all’Aire nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l’accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, deve considerarsi precluso” (circolare n. 33/2020). Nel caso in esame, tuttavia, la Bers dove il dipendente ha prestato servizio prima del suo rimpatrio, non rientra fra le istituzioni e gli organi dell’UE per cui non è soggetta al citato protocollo. Di conseguenza, al rientro in Italia (nel rispetto di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla norma), il dipendente potrà fruire del nuovo regime a partire dal 2026, sempre che non ricorrano le circostanze indicate dalla normativa che prevedono un allungamento dei tempi di permanenza all’estero da tre a sette periodi d’imposta.
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