Normativa e prassi

15 Luglio 2025

Mance al personale di alberghi e bar Tassazione agevolata senza eccezioni

L’imposta del 5% sulle somme destinate dai clienti al personale di strutture ricettive e di ristorazione si applica sia se l’impiegato è dipendente della struttura sia se il datore di lavoro è esterno

Il trattamento fiscale agevolato del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) si applica anche quando il lavoratore non è un impiegato della struttura, ma è dipendente di un fornitore esterno, come ad esempio un’agenzia di somministrazione. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 15 luglio 2025.

Si tratta del regime di favore regolato dall’articolo 1 commi 58 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che prevede che le somme destinante a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, siano soggette a un’imposta agevolata del 5% sostitutiva di Irpef e addizionali. L’imposta deve essere applicata dal sostituto d’imposta, trattandosi di redditi di lavoratore dipendente, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. L’agevolazione opera entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La regola, chiarisce l’Agenzia, non cambia in base al soggetto destinatario delle somme erogate. Sia la normativa che la prassi, infatti, non fanno distinzione se il lavoratore che percepisce la mancia sia un impiegato della struttura ricettiva, del bar o del ristorante, o se invece dipenda da altro datore di lavoro, ad esempio un’agenzia di somministrazione di lavoro.

Va ricordato che il contratto di somministrazione di lavoro è un accordo in cui un’agenzia (somministratore) fornisce dei dipendenti a una struttura che li utilizza per lo svolgimento di un lavoro. Quindi l’agenzia assume il lavoratore e lo assegna all’azienda cliente che ne dirige l’attività lavorativa.

In tema di obblighi del sostituto di imposta l’Agenzia ricorda che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” (articolo 33, comma 2, del Dlgs n. 81/2015). In pratica, nel caso del lavoratore non direttamente dipendente dalla struttura alberghiera o del bar o ristorante, il datore di lavoro tenuto a corrispondere lo stipendio, comprese le mance, è l’agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d’imposta.

Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno, invece, è una semplice movimentazione di soldi che è irrilevante ai fini impositivi.

Come evidenziato dal ministero che ha chiesto una consulenza giuridica all’Agenzia, le mance sono spesso acquisite dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e poi riversate ai lavoratori, previo trattenimento di quanto dovuto a titolo di imposta dal sostituto.

Se le mance riscosse destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società somministratrice.

In conclusione considerato che gli obblighi di sostituto d’imposta ricadono sull’agenzia di somministrazione anche nel caso in cui le mance siano erogate direttamente dall’utilizzatore (cioè l’hotel o altra struttura), l’Agenzia chiarisce che tra la società di somministrazione (sostituto d’imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio attivare un sistema di comunicazioni per la corretta tassazione le somme corrisposte. Occorrerà parimenti attivare un sistema di trasmissione delle somme trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d’imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.

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