15 Luglio 2025
L’armatore come persona fisica: non applica la ritenuta d’acconto
La risposta dell’Agenzia è negativa poiché la norma individua in modo tassativo i soggetti che, relativamente ai compensi erogati, assumono la veste di sostituto d’imposta
Un armatore persona fisica, che non esercita attività commerciale, non può essere sostituto d’imposta neppure su sua scelta. Quindi, non può effettuare la ritenuta a titolo di acconto sugli stipendi del personale di bordo, non rientrando nelle categorie previste dalla norma. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n.10 del 15 luglio 2025 a seguito di un quesito di consulenza giuridica.
La richiesta di chiarimenti prende le mosse dall’articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che stabilisce che i soggetti obbligati a fare la ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro dipendente sono: enti, società, persone fisiche con imprese commerciali o agricole, professionisti, e altre categorie specifiche, ma non include i privati che non svolgono attività commerciale.
Il dubbio dell’istante è se un armatore persona fisica possa essere qualificato come sostituto d’imposta, ossia se possa, su propria opzione, effettuare la ritenuta d’acconto sugli stipendi dei propri dipendenti. L’articolo 23 del Dpr n. 600/1973 stabilisce che la ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro dipendente è obbligatoria solo per determinati soggetti, tra cui non rientrano gli armatori persona fisica che pagano i propri dipendenti. Tuttavia, secondo l’Istante, l’articolo non esclude esplicitamente che altri soggetti, come un armatore persona fisica, possano agire come sostituti d’imposta su opzione. L’Istante sottolinea che un armatore, pur non essendo un imprenditore commerciale, può gestire un’organizzazione complessa con dipendenti altamente specializzati, paragonabile a una piccola azienda. Di conseguenza, ritiene che l’armatore persona fisica possa effettuare la ritenuta a titolo d’acconto sugli stipendi dei dipendenti, non essendoci un divieto esplicito nella legge.
La risposta dell’Agenzia è negativa poiché l’articolo 23 del Dpr n.600/1973 nel disciplinare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, individua in modo tassativo i soggetti che, relativamente ai citati redditi, assumono la veste di sostituto d’imposta ovvero «gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, […], i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico […]», prevedendo che gli stessi «devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa».
Pertanto, un armatore persona fisica che non esercita attività commerciale non può opzionare di diventare sostituto d’imposta e di conseguenza non può effettuare la ritenuta d’acconto sugli stipendi del personale di bordo, in quanto non rientra nelle categorie previste dalla norma.
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