Normativa e prassi

11 Luglio 2025

Cooperative compliance: le regole del Tax control framework opzionale

I contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, vi fanno ingresso perché hanno deciso di dotarsi di un sistema interno capace di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi legati a possibili violazioni tributarie, devono informare della scelta l’Agenzia al fine di beneficiare dei relativi effetti premiali (Dm del 9 luglio 2025). Il come nel decreto ministeriale del 9 luglio scorso, pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.

Breve excursus
Per comprendere di cosa si tratta, ricordiamo che l’istituto della cooperative compliance è stato introdotto dal Dlgs n. 128/2015 con l’intento di promuovere forme di cooperazione rafforzata tra Fisco e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) ha voluto potenziare il regime mediante interventi finalizzati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Le previsioni della legge delega sono state attuate, in prima battuta, con il Dlgs n. 221/2023, che ha introdotto nella norma originaria, tra l’altro, l’articolo 7-bis, il quale prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime, possono entrarvi optando per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali” resi ancor più favorevoli dal successivo Dlgs n. 108/2024, consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato nell’interpello e che il contribuente non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Tanto premesso, il decreto in esame, all’articolo 1, individua le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 128/2015.

L’articolo 2 illustra i presupposti di applicazione del regime opzionale e, al comma 1, prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7-bis, per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in base a quanto previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 128/2015, il quale detta le caratteristiche che tale sistema deve soddisfare.

L’articolo 3 chiarisce che l’esercizio dell’opzione comporta un impegno concreto: il contribuente deve predisporre il sistema di controllo fiscale prima di comunicarne l’adozione. Non basta predisporlo una tantum: il sistema deve essere mantenuto e aggiornato nel tempo, seguendo le disposizioni normative e le linee guida dell’Agenzia delle entrate (vedi “Adempimento collaborativo, le linee guida sul rischio fiscale”). Inoltre, deve essere certificato da professionisti qualificati  (vedi “Rischio fiscale cooperative compliance: chi può certificare il controllo”), secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale attuativo dell’articolo 4 del decreto del 2015. Se l’impresa subisce modifiche organizzative rilevanti, è obbligata a rinnovare la certificazione. E, per garantire la tracciabilità, la certificazione deve essere marcata temporalmente prima della comunicazione dell’opzione.

L’articolo 4 disciplina le modalità di comunicazione: l’opzione va trasmessa all’Agenzia delle entrate tramite modello ufficiale, approvato dal direttore dell’Agenzia (vedi “Adempimento collaborativo, rinnovato il modello di adesione”). A tale modello deve essere allegata tutta la documentazione prevista, inclusa la certificazione del sistema.

L’articolo 5 stabilisce gli effetti dell’opzione: se esercitata correttamente, produce benefici a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è stata comunicata. Tuttavia, a questo scopo, è necessario presentare istanze di interpello secondo le regole vigenti. Per i contribuenti che utilizzano il servizio di consultazione semplificata, tale utilizzo è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’interpello, ma le risposte ottenute non danno diritto ai benefici. L’Agenzia delle entrate mantiene il potere di verificare la validità dell’opzione: se i requisiti vengono meno, il contribuente decade dai benefici sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui si è verificata la perdita.

L’articolo 6 regola la durata e la revoca del regime opzionale. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

Infine, l’articolo 7 garantisce che l’attuazione del decreto non comporti nuovi oneri finanziari per lo Stato: le amministrazioni coinvolte dovranno operare con le risorse già disponibili.

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