11 Luglio 2025
Cooperative compliance: le regole del Tax control framework opzionale
I contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, vi fanno ingresso perché hanno deciso di dotarsi di un sistema interno capace di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi legati a possibili violazioni tributarie, devono informare della scelta l’Agenzia al fine di beneficiare dei relativi effetti premiali (Dm del 9 luglio 2025). Il come nel decreto ministeriale del 9 luglio scorso, pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.
Breve excursus
Per comprendere di cosa si tratta, ricordiamo che l’istituto della cooperative compliance è stato introdotto dal Dlgs n. 128/2015 con l’intento di promuovere forme di cooperazione rafforzata tra Fisco e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) ha voluto potenziare il regime mediante interventi finalizzati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate, in prima battuta, con il Dlgs n. 221/2023, che ha introdotto nella norma originaria, tra l’altro, l’articolo 7-bis, il quale prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime, possono entrarvi optando per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali” resi ancor più favorevoli dal successivo Dlgs n. 108/2024, consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato nell’interpello e che il contribuente non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.
Tanto premesso, il decreto in esame, all’articolo 1, individua le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 128/2015.
L’articolo 2 illustra i presupposti di applicazione del regime opzionale e, al comma 1, prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7-bis, per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in base a quanto previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 128/2015, il quale detta le caratteristiche che tale sistema deve soddisfare.
L’articolo 3 chiarisce che l’esercizio dell’opzione comporta un impegno concreto: il contribuente deve predisporre il sistema di controllo fiscale prima di comunicarne l’adozione. Non basta predisporlo una tantum: il sistema deve essere mantenuto e aggiornato nel tempo, seguendo le disposizioni normative e le linee guida dell’Agenzia delle entrate (vedi “Adempimento collaborativo, le linee guida sul rischio fiscale”). Inoltre, deve essere certificato da professionisti qualificati (vedi “Rischio fiscale cooperative compliance: chi può certificare il controllo”), secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale attuativo dell’articolo 4 del decreto del 2015. Se l’impresa subisce modifiche organizzative rilevanti, è obbligata a rinnovare la certificazione. E, per garantire la tracciabilità, la certificazione deve essere marcata temporalmente prima della comunicazione dell’opzione.
L’articolo 4 disciplina le modalità di comunicazione: l’opzione va trasmessa all’Agenzia delle entrate tramite modello ufficiale, approvato dal direttore dell’Agenzia (vedi “Adempimento collaborativo, rinnovato il modello di adesione”). A tale modello deve essere allegata tutta la documentazione prevista, inclusa la certificazione del sistema.
L’articolo 5 stabilisce gli effetti dell’opzione: se esercitata correttamente, produce benefici a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è stata comunicata. Tuttavia, a questo scopo, è necessario presentare istanze di interpello secondo le regole vigenti. Per i contribuenti che utilizzano il servizio di consultazione semplificata, tale utilizzo è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’interpello, ma le risposte ottenute non danno diritto ai benefici. L’Agenzia delle entrate mantiene il potere di verificare la validità dell’opzione: se i requisiti vengono meno, il contribuente decade dai benefici sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui si è verificata la perdita.
L’articolo 6 regola la durata e la revoca del regime opzionale. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.
Infine, l’articolo 7 garantisce che l’attuazione del decreto non comporti nuovi oneri finanziari per lo Stato: le amministrazioni coinvolte dovranno operare con le risorse già disponibili.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.