Normativa e prassi

11 Luglio 2025

Cooperative compliance: le regole del Tax control framework opzionale

I contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, vi fanno ingresso perché hanno deciso di dotarsi di un sistema interno capace di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi legati a possibili violazioni tributarie, devono informare della scelta l’Agenzia al fine di beneficiare dei relativi effetti premiali (Dm del 9 luglio 2025). Il come nel decreto ministeriale del 9 luglio scorso, pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.

Breve excursus
Per comprendere di cosa si tratta, ricordiamo che l’istituto della cooperative compliance è stato introdotto dal Dlgs n. 128/2015 con l’intento di promuovere forme di cooperazione rafforzata tra Fisco e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) ha voluto potenziare il regime mediante interventi finalizzati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Le previsioni della legge delega sono state attuate, in prima battuta, con il Dlgs n. 221/2023, che ha introdotto nella norma originaria, tra l’altro, l’articolo 7-bis, il quale prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime, possono entrarvi optando per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali” resi ancor più favorevoli dal successivo Dlgs n. 108/2024, consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato nell’interpello e che il contribuente non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Tanto premesso, il decreto in esame, all’articolo 1, individua le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 128/2015.

L’articolo 2 illustra i presupposti di applicazione del regime opzionale e, al comma 1, prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7-bis, per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in base a quanto previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 128/2015, il quale detta le caratteristiche che tale sistema deve soddisfare.

L’articolo 3 chiarisce che l’esercizio dell’opzione comporta un impegno concreto: il contribuente deve predisporre il sistema di controllo fiscale prima di comunicarne l’adozione. Non basta predisporlo una tantum: il sistema deve essere mantenuto e aggiornato nel tempo, seguendo le disposizioni normative e le linee guida dell’Agenzia delle entrate (vedi “Adempimento collaborativo, le linee guida sul rischio fiscale”). Inoltre, deve essere certificato da professionisti qualificati  (vedi “Rischio fiscale cooperative compliance: chi può certificare il controllo”), secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale attuativo dell’articolo 4 del decreto del 2015. Se l’impresa subisce modifiche organizzative rilevanti, è obbligata a rinnovare la certificazione. E, per garantire la tracciabilità, la certificazione deve essere marcata temporalmente prima della comunicazione dell’opzione.

L’articolo 4 disciplina le modalità di comunicazione: l’opzione va trasmessa all’Agenzia delle entrate tramite modello ufficiale, approvato dal direttore dell’Agenzia (vedi “Adempimento collaborativo, rinnovato il modello di adesione”). A tale modello deve essere allegata tutta la documentazione prevista, inclusa la certificazione del sistema.

L’articolo 5 stabilisce gli effetti dell’opzione: se esercitata correttamente, produce benefici a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è stata comunicata. Tuttavia, a questo scopo, è necessario presentare istanze di interpello secondo le regole vigenti. Per i contribuenti che utilizzano il servizio di consultazione semplificata, tale utilizzo è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’interpello, ma le risposte ottenute non danno diritto ai benefici. L’Agenzia delle entrate mantiene il potere di verificare la validità dell’opzione: se i requisiti vengono meno, il contribuente decade dai benefici sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui si è verificata la perdita.

L’articolo 6 regola la durata e la revoca del regime opzionale. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

Infine, l’articolo 7 garantisce che l’attuazione del decreto non comporti nuovi oneri finanziari per lo Stato: le amministrazioni coinvolte dovranno operare con le risorse già disponibili.

Cooperative compliance: le regole del Tax control framework opzionale

Ultimi articoli

Analisi e commenti 7 Ottobre 2026

Disallineamenti da ibridi: il caso del regime Usa “Gilti/Ncti”

L’Australia ha recentemente escluso l’equiparazione del regime statunitense a una disciplina Cfc: un orientamento che trova punti di contatto con quello italiano Il 23 settembre 2026, il Commissioner of taxation australiano, al fine di recepire le modifiche apportate negli Stati Uniti al regime della global intangible low-taxed income (Gilti), ha pubblicato un aggiornamento che assume particolare rilievo nel contesto delle hybrid mismatch rules australiane.

Attualità 7 Ottobre 2026

Comunicazioni sul visto di conformità, attivo il nuovo servizio “Vi.dico.web”

Il canale consente ai professionisti di trasmettere online la comunicazione preventiva per il rilascio del visto di conformità e di inviare eventuali integrazioni, variazioni o rinunce È attivo, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il nuovo servizio telematico “Vi.

Analisi e commenti 6 Ottobre 2026

Nel commercio degli smartphone usati regime del margine a regole precise

In più casi di giurisprudenza è emerso un uso illegittimo della disciplina, che consente di applicare l’Iva solo sul realizzo del rivenditore e non sull’intero corrispettivo, ma con specifiche condizioni Negli ultimi anni si è diffuso un ampio mercato degli smartphone usati e ricondizionati, alimentato dalla domanda di dispositivi tecnologici a costi contenuti e da modelli di economia circolare sempre più diffusi.

Normativa e prassi 6 Ottobre 2026

Concordato preventivo biennale: regole unitarie e adesioni 2026/2027

La nuova circolare raccoglie in un unico quadro norme, chiarimenti e casi applicativi, illustrando accesso, rinnovo, vantaggi, cause di esclusione e le principali novità del 2026.

torna all'inizio del contenuto