13 Giugno 2025
È l’ora dell’acconto Imu 2025, pagamento entro il 16 giugno
Tempi maturi per il primo appuntamento con l’Imu di quest’anno. Lunedì 16 giugno, infatti, scade il tempo utile per versare la prima quota dell’imposta municipale propria: il tributo locale dovuto per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (a meno che non siano di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti a pagare l’Imu, inoltre, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario – nel caso di concessione di aree demaniali – e il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
In sostanza l’Imu è dovuta dai proprietari di seconde case, immobili commerciali, terreni edificabili e fabbricati strumentali.
Sono esenti le abitazioni principali, a meno che non rientrino nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9), per le quali l’imposta rimane dovuta con una detrazione fissa di 200 euro.
Introdotta nel 2012 dal Dl n. 201/2011, in sostituzione della vecchia Ici, e attualmente regolata dal Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 738 e seguenti, legge n. 160/2019) l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel dettaglio, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dello stesso mese va computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si attribuisce all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico.
L’Imu può essere assolta in due rate, la prima ordinariamente entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione di aliquote e regolamenti pubblicati nella sezione Imu sul sito del dipartimento delle Finanze il 28 ottobre dell’anno di riferimento. Quest’anno, segnaliamo, la delibera di approvazione delle aliquote Imu non deve essere più inviata al Mef, ma redatta esclusivamente accedendo all’applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, dove debutta il nuovo prospetto standard di aliquote e detrazioni.
In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, per il versamento del saldo, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. È, comunque, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Il calcolo dell’Imu parte dalla rendita catastale rivalutata, moltiplicata per un coefficiente fisso e applicando l’aliquota stabilita dal Comune.
Modalità di pagamento
Il versamento si può effettuare tramite modello F24, indicando i codici tributo corrispondenti alla tipologia di immobile, istituiti, al tempo, con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e 33/2013. In alternativa, si può utilizzare il bollettino messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane spa presso tutte le proprie agenzie, che riporta il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per quasi tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
A tal proposito, i Comuni possono richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.
La terza via in itinere
Dopo l’adozione di un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quelli dell’interno e per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, il versamento dell’Imu potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma “pagoPA” (articolo 5, Dlgs n. 82/2005).
In caso di comproprietà, ogni soggetto versa la quota proporzionale di propria competenza.
Cosa succede in caso di ritardo?
Chi non rispetta la scadenza può ricorrere al ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), pagando l’imposta maggiorata di interessi e sanzioni, che aumentano con il tempo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
L’Imu si applica in “quasi” tutti i Comuni italiani, sì, perché resta l’autonomia impositiva del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imis e l’Imi, anch’esse pagabili con l’F24 utilizzando gli appositi codici tributo (vedi articoli “Imposta immobiliare trentina: ecco i codici tributo per l’Imis” e “Nuovi codici vengono alla ribalta e una causale va dritta in soffitta”).
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